COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 16/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD ISCHIA BENESSERE E SPORT AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ISCHIA BENESSERES. F. NORMANNA DEL 7.1.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 31.1.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 16/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD ISCHIA BENESSERE E SPORT AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ISCHIA BENESSERES. F. NORMANNA DEL 7.1.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 31.1.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo proposto dalla A.S.D. Ischia Benessere & Sport, letti gli atti ivi comprese le deduzioni difensive tempestivamente inviate dalla controinteressata A.S.D. S. Felice A.C. Norman, preso atto della decisione emessa in data 22.2.2007 dalla Commissione Tesseramenti, ed ascoltate entrambe le parti presenti alla Riunione odierna – e RITENUTO CHE - la preliminare eccezione avanzata dalla reclamante in ordine ad una pretesa incompetenza del G.S. che ha emesso il provvedimento impugnato è priva di fondamento. La A.S.D. Ischia invoca, invero, a sostegno del proprio assunto, ma del tutto erroneamente, l’applicabilità dell’art. 42 co. 3 C.G.S. che incardina in “subiecta materia” la competenza della Commissione Disciplinare. La richiamata norma, infatti, è contenuta nel titolo VIII del C.G.S. che regola esclusivamente l’attività svolta in sede regionale dalla L.N.D. e l’attività giovanile e scolastica, mentre alla fattispecie in esame – gara del campionato nazionale dilettanti serie D – si applica la disposizione generale dell’art. 24 C.G.S. che stabilisce la competenza dei Giudici Sportivi a giudicare, “in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori o sugli assistenti di parte impiegati in gare, ai sensi dell’art. 12, co. 5”, precisando anche come l’unica eccezione a tale regola generale sia costituita proprio da quella di cui al successivo art. 42 co. 3, che, come testè sottolineato, concerne un diverso settore di attività. - Del pari prive di pregio risultano le argomentazioni di merito giusta le quali la previsione dell’art. 12 co. 5 lett. a) C.G.S. – che stabilisce la punizione sportiva della perdita della gara nella ipotesi di partecipazione alla gara di “calciatori squalificati, o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte” – non sarebbe applicabile al caso di specie. A fondamento della propria tesi, infatti, la reclamante pone – da un lato - il principio secondo il quale i giocatori che non hanno titolo a partecipare alla gara sarebbero solo quelli “il cui tesseramento non esista”, e l’affermazione che, nella specie, non sarebbe individuabile una “inesistenza di tesseramento” e - dall’altro - che né l’art. 21 co. 4 delle N.O.I.F., né altra norma delle Carte Federali prevedrebbero espressamente, per la fattispecie in esame, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara. E’ evidente, però, come la pretesa di differenziare il tesseramento inesistente da quello meramente irregolare non sia – alla stregua delle norme vigenti, e della costante giurisprudenza formatasi con riferimento ad esse – in alcun modo condivisibile: l’ordinamento, infatti, prevede unicamente, e genericamente, una serie di fattispecie (p. es. art. 21 4° co., art. 40 1e 4° co. N.O.I.F., ecc. ecc.) nelle quali il tesseramento non è consentito, e/o non può essere compiuto, e con riferimento alle quali la giurisprudenza correttamente dichiara la nullità, e/o invalidità e/o comunque inefficacia del tesseramento stesso, con conseguente inesistenza, per quel che qui ci riguarda, del titolo a partecipare alla gara. Nella specie, dunque, il tesseramento compiuto, in favore della reclamante, dal Sig. Vincenzo Esposito nonostante il divieto sancito dall’art. 21 4° co. delle N.O.I.F. che non consente che i dirigenti delle società (nella specie il Sig. Esposito è Presidente della A.S. Marano Campagna Nord) siano tesserati quali calciatori o tecnici in altra società associata alla stessa Lega è da ritenersi nullo ed invalido, con conseguente insussistenza del titolo per partecipare a qualunque gara disputata dalla società. L’illustrazione che precede assorbe – con tutta evidenza – anche le altre argomentazioni della reclamante relative alla insussistenza di una specifica previsione normativa: nella specie, infatti, la necessaria previsione normativa è facilmente individuabile nel combinato disposto di cui agli artt. 21 co. 4 delle N.O.I.F., dalla cui violazione deriva la invalidità del tesseramento e la conseguente insussistenza del titolo alla partecipazione alle gare, e 12 co. 5 lett. a) C.G.S. che sanziona con la punizione sportiva della perdita della gara le società che hanno fatto partecipare ad essa giocatori sprovvisti di titolo. - a margine delle osservazioni che precedono – relative, specificatamente, alle argomentazioni difensive della reclamante – deve essere anche considerata la questione della eventuale necessità, in materia di adozione di provvedimenti disciplinari derivanti da irregolarità di tesseramento, della emissione di un previo pronunciamento di annullamento del tesseramento da parte della Commissione competente. A tale riguardo devesi, in via risolutiva, osservare come, nella specie, la pacifica violazione della normativa in materia di tesseramento, ed il fatto che la stessa reclamante non contesti la relativa irregolarità, ma unicamente le conseguenze disciplinari della stessa, rendono il pronunziamento della Commissione Tesseramenti – invero sicuramente necessario ( e già correttamente e tempestivamente richiesto ed intervenuto, peraltro in termini del tutto conformi a quelli qui ritenuti) ai fini della revoca formale del tesseramento invalido - non indispensabile ai fini del decidere in questa sede Disciplinare. Del resto la stessa C.A.F. ha avuto modo di dar conto del fatto come la nullità di un tesseramento possa essere autonomamente accertata, in via incidentale, anche da altri Organi della Giustizia Sportiva (in questo senso dec. C.A.F. pubblicata sul C.U. n. 18/c 30.1.1997: gare Nuova Vis Subiaco – Collatino del 24.11.1996 e Nuova Vis Subiaco- Ladispoli 8.12.1996). Infine – e per completezza – devesi osservare come la pretesa missiva di dimissioni dalla carica di Presidente prodotta, in prime cure, dalla odierna reclamante - e della quale, peraltro, non si fa cenno alcuno nel reclamo di cui è odierno giudizio – sia intempestiva e comunque irrilevante. Tale lettera di dimissioni, infatti, pur datata 28.12.2006 è, anzitutto, priva di data certa, e, inoltre, essa – ex art. 37 primo coma N.O.I.F. – ha efficacia dal momento della ricezione avvenuto in data 11.1.2007 e, quindi, successivamente alla disputa della gara. Ciò senza contare che tali dimissioni non avrebbero comunque consentito di ovviare ad un tesseramento insorto in modo del tutto invalido, e non suscettibile, dunque, di sanatoria. P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. Ischia Benessere & Sport, disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it