• Stagione sportiva: 2006/2007
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 22/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE CAMPITELLI
VINCENZO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Orazio Sorbello) (nota n.
1683.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007).
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE CAMPITELLI
VINCENZO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Alessandro Russo) (nota n.
1684.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 22/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE CAMPITELLI
VINCENZO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Orazio Sorbello) (nota n.
1683.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007).
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE CAMPITELLI
VINCENZO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Alessandro Russo) (nota n.
1684.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letti i deferimenti del Presidente del Comitato Interregionale disposti in data 20.02.2007
nei confronti della Società S.S.D. Sapri Calcio S.p.A. e del sig. Vincenzo Campitelli,
Presidente della Società, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 13
N.O.I.F., e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S.;
Riuniti i deferimenti per evidente connessione.
letta la memoria difensiva prodotta dalla Società, dalla quale è dato rilevare che la
stessa non si è resa inadempiente alla decisione del Collegio Arbitrale, presso la
L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 2 dell’11.11.2006, con la quale era stata condannata al
pagamento della somma di € 7.580,00 in favore dell’allenatore Corbello Orazio, e, della
somma di € 7.500,00 in favore dell’allenatore Russo Alessandro, in quanto la suddetta
Società ha ottemperato nei termini previsti al pagamento delle somme, attraverso il loro
procuratore e difensore in data 07.01.2007, ovvero nei trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione del Presidente del Comitato Interregionale pervenuta il
09.12.2006, così come da quietanza liberatoria del 07.01.2007;
accertato quindi che la Società S.S.D. Sapri ha corrisposto quanto dovuto ai due
allenatori e non può, pertanto essere considerata inadempiente,
P.Q.M.
Respinge i deferimenti.
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www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 22/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE CAMPITELLI
VINCENZO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Orazio Sorbello) (nota n.
1683.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007).
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. E DEL PRESIDENTE CAMPITELLI
VINCENZO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Alessandro Russo) (nota n.
1684.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007)."