COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 22/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. CATTOLICA CALCIO E DEL PRESIDENTE PIETRACCINI CESARE PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Stefano Roncarati) (nota n. 1677.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. CATTOLICA CALCIO E DEL PRESIDENTE PIETRACCINI CESARE PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Marco Alex Marini) (nota n. 1678.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 22/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. CATTOLICA CALCIO E DEL PRESIDENTE PIETRACCINI CESARE PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Stefano Roncarati) (nota n. 1677.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007). DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. CATTOLICA CALCIO E DEL PRESIDENTE PIETRACCINI CESARE PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Marco Alex Marini) (nota n. 1678.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti, letti i n. 2 deferimenti del Presidente del Comitato Interregionale disposti in data 19.2.2007 nei confronti della Società A.C. Cattolica Calcio e del sig. Cesare Pietraccini, Presidente della A.C. Cattolica Calcio, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, commi 11 e 12 delle N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S. Riuniti per evidente connessione i deferimenti disposti nei confronti della A.C. Cattolica Calcio e del suo Presidente Cesare Pietraccini. Rilevato che, in effetti, la Società A.C. Cattolica Calcio si è resa inadempiente alle decisioni della Commissione Accordi Economici pubblicate sui Comunicati Ufficiali n. 178 del 27.6.2006 e n. 40 del 10.10.2006, con le quali la Società è stata condannata al pagamento delle somme di € 7.500,00 in favore del calciatore Stefano Roncarati ed € 7.500,00 in favore del calciatore Marco Alex Marini. Preso atto che le decisioni della Commissione Accordi Economici, non impugnate, sono passate in giudicato. Accertata l’attuale inadempienza della Società A.C. Cattolica Calcio in difetto di qualsivoglia comunicazione attestante l’avvenuto adempimento. Visti gli artt. 7 commi 6 bis e 7, e 13 comma 1 lett. f) del C.G.S., nonchè l’art. 94 ter comma 12 delle N.O.I.F. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della Società A.C. CATTOLICA CALCIO la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontare nella presente stagione sportiva, e nei confronti del Presidente della stessa sig. Cesare PIETRACCINI la sanzione della inibizione per anni uno. Dispone, altresì, che, ove alla data del 31 maggio 2007, dovesse persistere la morosità della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al campionato L.N.D. della stagione 2007/2008.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it