• Stagione sportiva: 2006/2007
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 22/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ A.C. CATTOLICA CALCIO E DEL PRESIDENTE PIETRACCINI
CESARE PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Stefano Roncarati) (nota n.
1677.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007).
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ A.C. CATTOLICA CALCIO E DEL PRESIDENTE PIETRACCINI
CESARE PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Marco Alex Marini) (nota n.
1678.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 22/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ A.C. CATTOLICA CALCIO E DEL PRESIDENTE PIETRACCINI
CESARE PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Stefano Roncarati) (nota n.
1677.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007).
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ A.C. CATTOLICA CALCIO E DEL PRESIDENTE PIETRACCINI
CESARE PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Marco Alex Marini) (nota n.
1678.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007).
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti,
letti i n. 2 deferimenti del Presidente del Comitato Interregionale disposti in data 19.2.2007
nei confronti della Società A.C. Cattolica Calcio e del sig. Cesare Pietraccini, Presidente
della A.C. Cattolica Calcio, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, commi 11 e 12 delle
N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S.
Riuniti per evidente connessione i deferimenti disposti nei confronti della A.C. Cattolica
Calcio e del suo Presidente Cesare Pietraccini.
Rilevato che, in effetti, la Società A.C. Cattolica Calcio si è resa inadempiente alle
decisioni della Commissione Accordi Economici pubblicate sui Comunicati Ufficiali n. 178
del 27.6.2006 e n. 40 del 10.10.2006, con le quali la Società è stata condannata al
pagamento delle somme di € 7.500,00 in favore del calciatore Stefano Roncarati ed €
7.500,00 in favore del calciatore Marco Alex Marini.
Preso atto che le decisioni della Commissione Accordi Economici, non impugnate, sono
passate in giudicato.
Accertata l’attuale inadempienza della Società A.C. Cattolica Calcio in difetto di
qualsivoglia comunicazione attestante l’avvenuto adempimento.
Visti gli artt. 7 commi 6 bis e 7, e 13 comma 1 lett. f) del C.G.S., nonchè l’art. 94 ter
comma 12 delle N.O.I.F.
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della Società A.C. CATTOLICA
CALCIO la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontare nella
presente stagione sportiva, e nei confronti del Presidente della stessa sig. Cesare
PIETRACCINI la sanzione della inibizione per anni uno.
Dispone, altresì, che, ove alla data del 31 maggio 2007, dovesse persistere la morosità
della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al campionato L.N.D.
della stagione 2007/2008.
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Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ A.C. CATTOLICA CALCIO E DEL PRESIDENTE PIETRACCINI
CESARE PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Stefano Roncarati) (nota n.
1677.9/WP/ct/segr. del 19.2.2007).
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ A.C. CATTOLICA CALCIO E DEL PRESIDENTE PIETRACCINI
CESARE PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Marco Alex Marini) (nota n.
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