COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 23/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANTARCANGELO AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.200,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELLA ROCCA ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 142 del 16.3.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 23/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANTARCANGELO AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.200,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELLA ROCCA ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 142 del 16.3.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo proposto dalla Società Santarcangelo, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 142 del 16.03.2007) con il quale sono state irrogate “ ammenda di € 1.200,00 al Santarcangelo per indebita presenza alla fine del primo tempo di persona non identificata, qualificata dai dirigenti locali quale dirigente della Società, che rivolgeva all’arbitro frase irriguardosa ed offensiva. La medesima persona, penetrata per circa due metri nello spogliatoio arbitrale, mostrava una tessera della F.I.G.C. invitando l’arbitro ad identificarla e profferendo al suo indirizzo nuova espressione offensiva. Veniva allontanata dai dirigenti locali . Per avere ignoti danneggiato l’auto del Direttore di gara”. “Espulso Della Rocca Alessandro per aver rivolto ad un Assistente Arbitrale frasi offensive ed irriguardose. A fine gara reiterava tale comportamento pronunciando altresì, frase blasfema”. Rilevato che la Società reclamante conferma sostanzialmente i fatti e le circostanze ascrittele. Letto il rapporto arbitrale, che gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Rilevato che dallo stesso rapporto del Giudice di gara è possibile dedurre che la identificazione dell’autore della intromissione indebita nello spogliatoio arbitrale, e delle frasi irriguardose all’indirizzo dell’Arbitro, è avvenuta solo da relato, e non per diretto accertamento del Giudice di gara. Valutata la congruità della sanzione irrogata al calciatore Della Rocca, in considerazione della gravità del comportamento tenuto nei confronti dell’Assistente Arbitrale. Ritenuta invero eccessiva la sanzione irrogata alla ricorrente A.S.D. Santarcangelo, in relazione al comportamento di un sostenitore isolato, ed in considerazione della circostanza che, pur essendosi trattato di un episodio censurabile, le azioni sanzionate si sono mantenute tuttavia nell’ambito di atteggiamenti verbali, non concretizzatisi in alcun tipo di aggressione, P.Q.M. Respinge il reclamo per quanto attiene alla squalifica per tre gare effettive irrogate al calciatore Alessandro Della Rocca. Accoglie parzialmente il reclamo per quanto attiene l’ammenda di € 1.200,00, disponendone la riduzione ad € 750,00 (settecentocinquanta/00). Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it