COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 23/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANTARCANGELO AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.200,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELLA ROCCA ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 142 del 16.3.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 23/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANTARCANGELO AVVERSO L’AMMENDA DI €
1.200,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELLA
ROCCA ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 142 del 16.3.2007 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo proposto dalla Società Santarcangelo, avverso il provvedimento
del Giudice Sportivo (C.U. n. 142 del 16.03.2007) con il quale sono state irrogate “
ammenda di € 1.200,00 al Santarcangelo per indebita presenza alla fine del primo tempo
di persona non identificata, qualificata dai dirigenti locali quale dirigente della Società, che
rivolgeva all’arbitro frase irriguardosa ed offensiva. La medesima persona, penetrata per
circa due metri nello spogliatoio arbitrale, mostrava una tessera della F.I.G.C. invitando
l’arbitro ad identificarla e profferendo al suo indirizzo nuova espressione offensiva. Veniva
allontanata dai dirigenti locali . Per avere ignoti danneggiato l’auto del Direttore di gara”.
“Espulso Della Rocca Alessandro per aver rivolto ad un Assistente Arbitrale frasi offensive
ed irriguardose. A fine gara reiterava tale comportamento pronunciando altresì, frase
blasfema”.
Rilevato che la Società reclamante conferma sostanzialmente i fatti e le circostanze
ascrittele.
Letto il rapporto arbitrale, che gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del
C.G.S..
Rilevato che dallo stesso rapporto del Giudice di gara è possibile dedurre che la
identificazione dell’autore della intromissione indebita nello spogliatoio arbitrale, e delle
frasi irriguardose all’indirizzo dell’Arbitro, è avvenuta solo da relato, e non per diretto
accertamento del Giudice di gara. Valutata la congruità della sanzione irrogata al
calciatore Della Rocca, in considerazione della gravità del comportamento tenuto nei
confronti dell’Assistente Arbitrale.
Ritenuta invero eccessiva la sanzione irrogata alla ricorrente A.S.D. Santarcangelo, in
relazione al comportamento di un sostenitore isolato, ed in considerazione della
circostanza che, pur essendosi trattato di un episodio censurabile, le azioni sanzionate si
sono mantenute tuttavia nell’ambito di atteggiamenti verbali, non concretizzatisi in alcun
tipo di aggressione,
P.Q.M.
Respinge il reclamo per quanto attiene alla squalifica per tre gare effettive irrogate al
calciatore Alessandro Della Rocca.
Accoglie parzialmente il reclamo per quanto attiene l’ammenda di € 1.200,00,
disponendone la riduzione ad € 750,00 (settecentocinquanta/00).
Nulla per la tassa non versata.
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