COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 26/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare ISTANZA DEL SIG. DIEGO DAVID PER OTTENERE LA DETERMINAZIONE DELLA PENA IN RELAZIONE ALLA PRECLUSIONE EX ART. 21 DELLE N.O.I.F. INFLITTA DA QUESTA COMMISSIONE DISCIPLINARE (C.U. n. 214 del 25.5.2001 – fallimento Imperia Calcio S.r.l.) (nota del 7.8.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 152 del 26/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare ISTANZA DEL SIG. DIEGO DAVID PER OTTENERE LA DETERMINAZIONE DELLA PENA IN RELAZIONE ALLA PRECLUSIONE EX ART. 21 DELLE N.O.I.F. INFLITTA DA QUESTA COMMISSIONE DISCIPLINARE (C.U. n. 214 del 25.5.2001 – fallimento Imperia Calcio S.r.l.) (nota del 7.8.2006). Visti gli atti; Letta l’istanza con la quale il sig. Diego David ha chiesto - con riferimento alla decisione resa nei suoi confronti da questa Commissione (C.U. n. 214 del 25.5.2001) - che, a seguito della modifica dell’art. 21 N.O.I.F. che ha eliminato la sanzione perpetua, la preclusione ad esso irrogata con la richiamata decisione sia trasformata in pena temporanea. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale, nella persona dell’avv. Giua, il quale ha concluso per l’irrogazione della sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; Preso atto che la Corte Federale della F.I.G.C., con decisione del 14 – 15 ottobre 2002 (C.U. n. 4/2002-2003) ha affermato il principio secondo cui lo jus superveniens costituito dalla modifica dell’art. 21 delle N.O.I.F. (modifica da valutarsi in relazione al disposto dell’art. 14 del C.G.S.) per la sua portata favorevole al condannato, è immediatamente applicabile e che spetta al Giudice che ha irrogato la pena rideterminarne entità e durata laddove sopravvengano modifiche normative che rendano inattuale il precedente sistema sanzionatorio; Rilevato, nel merito, che il sig. Diego David con la propria istanza per la determinazione della pena in relazione alla “preclusione” irrogata nei suoi confronti, si è limitato a dedurre di aver sempre “mantenuto condotta conforme ai doveri ed obblighi previsti dalle norme di comportamento di cui all’art. 1 del C.G.S.”; Valutato che la richiesta di revisione della sanzione originariamente inflitta merita accoglimento a seguito dello jus superveniens, ossia della sopravvenuta modifica dell’art. 21 delle N.O.I.F. per cui, in relazione anche al disposto di cui all’art. 14 del C.G.S., la pena precedentemente irrogata a carattere di perpetuità, va rideterminata in temporanea tenendo presente che il massimo edittale è ora di cinque anni; Tenuto conto che, per un verso, il sig. David ha rivestito, dal 3.3.2000 al 16.5.2000 la carica di amministratore unico dell’Imperia Calcio e, per altro verso, pur espressamente invitato a presentare deduzioni difensive, e/o a prendere parte alla odierna riunione non ha ritenuto di integrare in alcun modo la generica deduzione di rispetto dei principi recata nella istanza di cui è odierno giudizio limitando a segnalare la indisponibilità a partecipare all’odierna riunione “per ragioni personali e di precedenti impegni”; Valutato che – in assoluta assenza di alcuna deduzione sia in ordine alla eventuale sussistenza di circostanze del fallimento idonee a mitigare la responsabilità del suo unico amministratore, che in ordine ad eventuali comportamenti successivi volti al soddisfo della massa creditoria – la sanzione, considerata la gravità dell’evento fallimentare, deve essere individuata in quella massima oggetto della richiesta della Procura: cinque anni di inibizione, con proposta al Commissario Straordinario perché venga dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., P.Q.M. Irroga al sig. Diego David la sanzione di cinque anni di inibizione – decorrente dalla data della precedente decisione (C.U. 25.5.2001) - a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le Società nell’ambito federale, con proposta al Commissario Straordinario a che venga dichiarata, a carico del medesimo, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. Dispone la sospensione cautelare del sig. Diego David da ogni attività sportiva al fine di consentire al Commissario Straordinario ogni determinazione in ordine alla proposta sopra formulata.
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