COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 30/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CALCIO COLOGNESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SALANDRA STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 147 del 21.3.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 30/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CALCIO COLOGNESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SALANDRA STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 147 del 21.3.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, osserva quanto segue. Al 48° del secondo tempo della gara Seregno-Colognese, disputata il 18.3.2007, il calciatore della Colognese Stefano Calandra veniva fatto oggetto di espressioni offensive da parte del calciatore del Seregno, Marcello Lambrughi. Il Calandra reagiva mettendo le mani al collo dell’avversario, spingendolo per circa due metri e facendolo cadere a terra. Il Giudice Sportivo, con provvedimento di cui al C.U. n. 147 del 21.3.2007, sanzionava la condotta in questione con la squalifica per due gare effettive. Avverso la decisione del Giudice Sportivo proponeva rituale reclamo la U.S. Calcio Colognese sostenendo che il proprio tesserato era stato provocato sia verbalmente che con un tentativo di sgambetto ed aveva reagito istintivamente allungando le mani avanti toccando leggermente l’avversario sul petto. Questi avvertito il contatto fisico, inscenava una caduta con capriola allo scopo di attirare l’attenzione del direttore di gara. Il reclamo e infondato e va respinto. La reclamante sostanzialmente ammette il fatto pur riconoscendo che il proprio tesserato aveva agito per reazione. Ora, come noto, il C.G.S. sanziona ogni tipo di reazione e, pertanto, la decisione del Giudice Sportivo appare corretta anche nella misura della sanzione irrogata, P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dalla Società U.S. Calcio Colognese, e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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