COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 156 del 30/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. CASTROVILLARI CALCIO E DEL PRESIDENTE IOELE ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Conversindo Perrone) (nota n. 1745.9/WP/ct/segr. del 28.2.2007).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 156 del 30/3/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ U.S. CASTROVILLARI CALCIO E DEL PRESIDENTE IOELE ANTONIO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso allenatore Conversindo Perrone) (nota n. 1745.9/WP/ct/segr. del 28.2.2007).
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti,
letto il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale disposto in data 28.2.2007 nei confronti della Società U.S. Castrovillari Calcio e del sig. Antonio Ioele, Presidente della Società, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S.
Letta la memoria depositata dall’U.S. Castrovillari ed ascoltato il Presidente Ioele, assistito dal proprio legale.
Rigettata l’istanza di rinvio della presente udienza non sussistendo alcuna ragione per concedere il rinvio stesso.
Rilevato che, in effetti, la Società U.S. Castrovillari si è resa inadempiente alla decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 5 del 20.1.2007, con il quale la Società è stata condannata al pagamento della somma di € 13.080,00 in favore dell’allenatore Conversindo Perrone.
Preso atto che le decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., non impugnate, sono definitive essendo passate in giudicato.
Accertata l’attuale inadempienza della Società U.S. Castrovillari non essendo stato comprovato in alcun modo il collegamento tra la copia dell’assegno oggi depositato di € 3.000,00 ed il credito vantato dall’allenatore Perrone.
Visti gli artt. 7, commi 6 bis e 7, e 13 comma 1 lett. f) del C.G.S., nonchè l’art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F.,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella presente stagione sportiva, e nei confronti del Presidente della stessa sig. Antonio IOELE la sanzione della inibizione per anni uno.
Dispone, altresì, che ove, alla data del 31 maggio 2007, dovesse persistere la morosità della Società inadempiente, quest’ultima non potrà essere ammessa al campionato della stagione 2007/2008.
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