COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 5/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BELLUNO 1905 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CREMASCO NICOLA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 138 del 13.3.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 163 del 5/4/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BELLUNO 1905 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CREMASCO NICOLA (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 138 del 13.3.2007 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società A.C. Belluno 1905 S.r.l., dopo aver preannunciato reclamo e
richiesto, a mezzo fax, in data 13.3.2007, copia degli atti relativi alla gara Belluno-
Virtusvecomp Verona dell’11.3.2007, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto
reclamo avverso la sanzione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 138 del
13.3.2007;
visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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