COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 13/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE AMAR SERIGNE PER AVER SOTTOSCRITTO DICHIARAZIONE MENDACE IN OCCASIONE DEL TESSERAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’ S.S.D. SACILESE CALCIO (nota n. 1658.9 del 14.2.2007).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 13/4/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DEL CALCIATORE AMAR SERIGNE PER AVER SOTTOSCRITTO DICHIARAZIONE
MENDACE IN OCCASIONE DEL TESSERAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETA’
S.S.D. SACILESE CALCIO (nota n. 1658.9 del 14.2.2007).
La Commissione Disciplinare,
letto il deferimento, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
La S.S.D. Sacilese richiedeva il tesseramento del calciatore Amar Serigne, cittadino
francese, residente in Italia. Alla richiesta veniva allegata la dichiarazione del calciatore “di
non essere mai stato tesserato per alcuna Federazione estera”. Era però acquisita
l’attestazione 26.2.2007 della Federazione Francese, direzione affari giuridici dalla quale
emergeva che il calciatore di cui trattasi era in realtà tesserato per una Società di calcio
Francese con la conseguente mendacità della dichiarazione sopra testualmente risportata.
Notiziato del deferimento, il calciatore Amar Serigne ha fatto pervenire a questa
Commissione una memoria difensiva, con la quale ha dedotto la propria buona fede sulla
scorta di una dichiarazione del Presidente della Società Francese U.S.L. Presles section
football di autorizzazione per il calciatore a praticare il calcio per un club di sua scelta,
dichiarazione che egli allegava alla memoria. Ha altresì dedotto che dal tesseramento per
la S.S.D. Sacilese non avrebbe ricavato alcun beneficio economico, atteso che faceva già
parte della rappresentativa Juniores della stessa Società e che non poteva fruire di alcun
compenso o rimborso spese nell’ipotesi di tesseramento per la prima squadra.
Il deferimento in oggetto è fondato e trova ragioni nella dichiarazione sottoscritta dal
calciatore non di non essere in quella attualità tesserato per Società di altre Federazioni
ma di non essere mai stato tesserato per Federazioni estere.
Con il che l’affermazione mendace e la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. appaiono
evidenti,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento sanziona il calciatore Amar Serigne con la squalifica di
mesi uno.
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