COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 13/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHIARABINI CARLO (calciatore attualmente tesserato S.S. Real Montecchio A.S.D.), FUCILI MICHELE (attualmente tesserato A.S.D. Urbania Calcio) E GASPERONI FEDERICO (calciatore attualmente svincolato) PER VIOLAZIONE ARTT. 27 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 1080/503pf/SP/ma del 27.2.2007).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 166 del 13/4/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHIARABINI
CARLO (calciatore attualmente tesserato S.S. Real Montecchio A.S.D.), FUCILI
MICHELE (attualmente tesserato A.S.D. Urbania Calcio) E GASPERONI FEDERICO
(calciatore attualmente svincolato) PER VIOLAZIONE ARTT. 27 COMMA 2 DELLE
N.O.I.F. E 1 COMMA 1 DEL C.G.S. (nota n. 1080/503pf/SP/ma del 27.2.2007).
La Commissione Disciplinare,
letto il deferimento, visti gli atti, ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della
Procura Federale avv. Alessandro Avagliano ed il legale dei deferiti Carlo Chiarabini e
Michele Fucili, accertata la ritualità della convocazione del deferito Federico Gasperoni,
assente,
OSSERVA
La Procura Federale ha deferito dinanzi a questa CD i calciatori Fucili, Chiarabini e
Gasperoni per violazione della clausola compromissoria, per avere i predetti calciatori
promosso giudizio dinanzi al Giudice Ordinario al fine di ottenere il pagamento di
retribuzioni in danno della società Urbino Calcio, chiedendo, in danno degli stessi,
l’irrogazione della sanzione di mesi sei di squalifica di € 400,00 di ammenda.
I calciatori Chiarabini e Fucili, pur non contestando l’addebito, hanno chiesto l’irrogazione
di una sanzione inferiore al minimo edittale, sul presupposto della sussistenza di
circostanze attenuanti rappresentate dall’aver immediatamente rinunciato al giudizio
ordinario, per il quale è intervenuto un provvedimento di estinzione, e comunque
dell’applicazione di una sanzione commutativa, quale quella dello svolgimento di servizi
socialmente utili.
Il deferimento è fondato e va accolto.
Non è in contestazione, difatti, che i calciatori deferiti abbiano, in violazione della clausola
compromissoria, adito l’autorità giudiziaria ordinaria.
Ne discende l’accoglimento del deferimento proposto, con l’irrogazione in danno dei
medesimi, della sanzione minima della squalifica per mesi sei, così come richiesto dalla
Procura Federale.
Non può trovare accoglimento né la richiesta avanzata dalla Procura della sanzione
aggiuntiva dell’ammenda, in quanto non applicabile a calciatori tesserati per società
dilettantische, né quella, avanzata da due dei deferiti, dell’applicazione di sanzione
commutativa, in quanto non prevista in questa sede.
P.Q.M.
Accoglie il deferimento ed irroga ai calciatori Carlo Chiarabini, Michele Fucili e Federico
Gasperoni la sanzione di mesi sei di squalifica ciascuno.
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