COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 20/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SIBILLA EL BRAZIL CUMA AVVERSO L’AMMENDA DI € 500,00; L’INIBIZIONE FINO AL 2.5.2007 AL DIRIGENTE SOMMA ALFONSINO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI DINOLFO THOMAS E ZINNO RICCARDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 159 del 4.4.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 20/4/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SIBILLA EL BRAZIL CUMA AVVERSO L’AMMENDA DI
€ 500,00; L’INIBIZIONE FINO AL 2.5.2007 AL DIRIGENTE SOMMA ALFONSINO E LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI DINOLFO THOMAS E
ZINNO RICCARDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 159 del 4.4.2007 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti di gara;
rilevato che il G.S. con il C.U. n. 159 del 04.04.2007 impartiva le sanzioni meglio indicate
in epigrafe per i fatti accaduti alla fine della gara Guidonia/Sibilla El Brazil Cuma del
31.03.2007. In particolare veniva sanzionata la Società ricorrente con l’ammenda di €
500,00 perché i propri calciatori alla fine della gara si rifiutavano di effettuare la rituale
procedura Fair Play, nonché il dirigente Alfonsino Somma per aver cercato a fine gara di
aggredire alcuni dirigenti della squadra avversaria; inoltre il calciatore Dinolfo Thomas per
avere a fine gara colpito con un pugno al volto un calciatore avversario ed il calciatore
Riccardo Zinno, per avere a fine gara colpito un calciatore avversario con uno schiaffo al
volto, entrambi con tre gare effettive.
Preliminarmente si rappresenta che la documentazione prodotta a sostegno del reclamo
non è idonea a supportare quanto in esso contenuto. Pertanto, rilevato che le
argomentazioni addotte non possono indurre questa Commissione a rivisitare le sanzioni
giustamente inflitte;
Considerato che ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel C.G.S. il referto arbitrale è
sempre da ritenersi fonte privilegiata e degna di fede: quindi alla luce di quanto contenuto
nel suddetto referto, le sanzioni inflitte appaiono adeguate all’entità dei fatti,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 20/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SIBILLA EL BRAZIL CUMA AVVERSO L’AMMENDA DI € 500,00; L’INIBIZIONE FINO AL 2.5.2007 AL DIRIGENTE SOMMA ALFONSINO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI DINOLFO THOMAS E ZINNO RICCARDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 159 del 4.4.2007 – Campionato Serie D)."