COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 20/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLEVERDE RICCIONE F.C. S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA V. RICCIONEMACERATESE DEL 4.3.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 154 del 28.3.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 169 del 20/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLEVERDE RICCIONE F.C. S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA V. RICCIONEMACERATESE DEL 4.3.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 154 del 28.3.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Visti gli atti; Letto il reclamo proposto dalla A.S.D. Valleverde Riccione avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 154 del 28.3.2007) con il quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Maceratese, è stata comminata alla Società Valleverde la punizione sportiva della perdita della gara Valleverde Riccione-Maceratese del 4.3.2007 con il punteggio di 0-3 ai sensi della’rt. 12, comma 5, lett. a) del C.G.S.. Esaminate le controdeduzioni depositate dalla A.C. Maceratese. Ascoltati il rappresentante della Società Valleverde Riccione ed il difensore della A.C. Maceratese. Rilevato che le deduzioni della Società reclamante in ordine alla asserita autorizzazione telefonica fornita da dipendente federale ed alla prassi praticata dall’Ufficio Tesseramento F.I.G.C. non possono essere prese in considerazione rilevato che le modalità di tesseramento sono espressamente regolamentate dalla normativa federale (vedi C.U. n. 182/A del 31.3.2006) di tal che non può essere ammessa alcuna prova testimoniale contraria al riguardo. Ritenuto che non può essere nemmeno utilizzato in via analogica l’art. 12, comma 8 del C.G.S. ritenuto che la fattispecie in esame risulta espressamente regolamentata dall’art. 12, comma 5 lett. a) del C.G.S.. Considerato che dagli atti del giudizio risulta confermato che il calciatore Bogni Maximiliano Hector è stato tesserato in data 9.3.2007 e che il calciatore Garcia Pablo Manuel è stato tesserato in data 12.3.2007 e che dunque entrambi i calciatori hanno giocato in posizione irregolare nella gara svoltasi in data 4.3.2007, In ordine alla richiesta di liquidazione delle spese del procedimento formulata dalla difesa della A.C. Maceratese, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 comma 14 del C.G.S., questa Commissione non ritiene di poter accogliere detta richiesta in considerazione della complessità delle questioni trattate e della particolarità della fattispecie in esame, motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it