COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 27/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CANELLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FUSER DIEGO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 167 del 18.4.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 27/4/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CANELLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FUSER DIEGO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 167 del 18.4.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti di gara, osserva quanto segue: il calciatore Diego Fuser, espulso per doppia ammonizione, rivolgeva all’arbitro espressioni offensive. Veniva di conseguenza sanzionato ai sensi dell’art. 14 del C.G.S.. La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica, senza tuttavia addurre specifici motivi di impugnazione della sanzione, essendosi limitata a giustificare il comportamento del proprio calciatore con l’attaccamento ai colori sociali e con la tensione che l’importanza della gara avrebbe ingenerato. Trattasi pertanto di reclamo redatto senza motivazione e comunque in forma generica e come tale inammissibile ai sensi dell’art. 29 comma 6 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara inammissibile il proposto reclamo e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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