COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 3/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PONTEDERA 1912 S.r.l. SIG. MARCONCINI NICOLA AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 30.62007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 42 del 24.1.2007 – Campionato Nazionale Juniores).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 3/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PONTEDERA 1912 S.r.l. SIG. MARCONCINI NICOLA AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 30.62007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 42 del 24.1.2007 – Campionato Nazionale Juniores). La Commissione Disciplinare, Letto il reclamo, esaminati gli atti, sentito il dirigente Nicola Marconcini, osserva: Il Giudice Sportivo infliggeva al dirigente Nicola Marconcini l’inibizione fino al 30.6.2007 per la condotta da questi tenuta al termine della gara Sangimignano-Pontedera del 20.1.2007; L’U.S. Pontedera proponeva reclamo chiedendo la riduzione della sanzione inflitta. La Commissione Disciplinare, al contrario, avvalendosi delle sue facoltà, riteneva di dover aggravare la sanzione irrogata estendendo l’inibizione fino al 31.12.2007. Il Marconcini proponeva reclamo alla C.A.F. eccependo la violazione delle norme sul contraddittorio e chiedendo l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare ed un nuovo esame nel merito. La C.A.F. accoglieva il reclamo e rinviava gli atti alla Commissione Disciplinare. All’udienza del 27.4.2007 il Marconcini compariva ma non apportava alcun nuovo elemento atto ad eliminare o limitare la sua responsabilità disciplinare. Infatti il reclamante ha ammesso di essersi introdotto negli spogliatoi (dove non aveva titolo per stare) e di essere intervenuto sull’arbitro al fine di giustificare la condotta dell’allenatore del Pontedera espulso nel corso della gara Sangimignano-Pontedera. Il Marconcini non aveva alcun motivo per effettuare tale intervento e, riguardo alle modalità della sua condotta, non è lecito dubitare di quanto riportato nel rapporto arbitrale che, come è noto, gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Anzi si osserva che le discutibili finalità dell’ingresso del Marconcini nello spogliatoio dell’arbitro così come descritte nel ricorso della Società Pontedera e confermate dal Marroncini stesso nel corso dell’udienza del 27.4.2007, lungi dall’attenuare la responsabilità del tesserato, la aggravano alla luce di elementi valutativi che erano sconosciuti al Giudice Sportivo. Pertanto la sanzione da irrogare al Marconcini, anche alla luce dei nuovi elementi forniti dagli stessi reclamanti, va aggravata rispetto a quella inflitta dal Giudice Sportivo che non poteva conoscere i fatti (art. 32 c. 3 C.G.S.). Ritiene questa Commissione che sanzione congrua per i fatti così come emersi al termine del procedimento, sia quella dell’inibizione fino al 30.9.2007. P.Q.M. Respinge il reclamo ed irroga a Nicola Marconcini la sanzione dell’inibizione fino al 30.9.2007. Nulla per la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it