COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 08/09/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL SIG. GUERINI GIANFRANCO (Presidente U.S.O. Calcio) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE FINO AL 30.06.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 164 del 15.05.2006 – Campionato Serie D Stagione Sportiva 2005/2006)
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 18 del 08/09/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL SIG. GUERINI GIANFRANCO (Presidente U.S.O. Calcio) AVVERSO
LA PROPRIA INIBIZIONE FINO AL 30.06.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n.
164 del 15.05.2006 – Campionato Serie D Stagione Sportiva 2005/2006)
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
il Giudice Sportivo ha inflitto l’inibizione fino al 30.06.2006 al Presidente della Società
U.S.O. Calcio Guerini Gianfranco per la condotta tenuta prima e dopo la gara U.S.O.
Calcio-Orbassano del 14.05.2006;
propone reclamo il Guerini offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, negando di aver
minacciato l’arbitro e sostenendo di non aver commesso alcun illecito disciplinare;
la Commissione Disciplinare nella riunione del 09.06.2006 (C.U. n. 187 del 09.06.2006)
ha richiesto accertamenti ulteriori all’Ufficio Indagini che ha sostanzialmente confermato
il rapporto arbitrale e quello del Commissario di campo. Pertanto la tesi difensiva
esposta dal reclamante appare infondata per quanto attiene la ricostruzione dei fatti. Ciò
nonostante, alla luce degli atti, così come integrati alla relazione dell’Ufficio Indagini,
sanzione congrua per le violazioni accertate appare essere quella dell’inibizione fino al
31.03.2007 ed in tali termini va ridotta la sanzione inflitta al reclamante
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e riduce la sanzione inflitta al sig. Gianfranco
Guerini all’inibizione fino al 31.03.2007.
Nulla per la tassa non versata.
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