COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 4/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.B.C. CALANGIANUS 1905 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BIANCHI DANIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 154 del 28.03.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 4/5/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.B.C. CALANGIANUS 1905 AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BIANCHI DANIELE
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 154 del 28.03.2007 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società F.B.C. Calangianus 1905, dopo aver preannunciato reclamo e
richiesto, a mezzo raccomandata, in data 2.4.2007, copia degli atti relativi alla gara
Palazzolo-Calangianus del 25.3.2007, valevole per il Campionato Serie D, non ha
proposto reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n. 154 del
28.3.2007;
visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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