COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 4/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CANELLI AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.500,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 167 del 18.4.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 4/5/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CANELLI AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.500,00
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 167 del 18.4.2007 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo avverso l’ammenda inflitta alla Società A.C. Canelli di € 1.500,00 (C.U. n.
167 del 18.04.2007), per responsabilità oggettiva determinata dal comportamento dei
propri sostenitori durante ed al termine dell’incontro Canelli/Giaveno del 15.04.2007;
considerato il rapporto dell’arbitro, da cui risulta che al termine della gara alcuni sostenitori
della A.C. Canelli, all’esterno dell’impianto di giuoco attendevano gli Ufficiali di gara,
colpendone l’autovettura con pugni e manate;
letto altresì il rapporto di uno degli Assistenti, da cui risulta che lo stesso veniva offeso,
minacciato e ripetutamente colpito da sputi durante la gara;
ritenuto che il comportamento tenuto dai sostenitori al termine della gara non possa
considerarsi di particolare gravità non essendovi stata alcuna conseguenza fisica per
l’arbitro e gli assistenti e che debba essere sanzionato unitamente al comportamento
riferito dall’assistente arbitrale sopra descritto, con la più congrua ammenda di € 1.000,00,
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo della Società A.C. Canelli riduce l’ammenda inflitta ad €
1.000,00 (mille/00).
Nulla per la tassa non versata.
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