COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 4/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. OLGINATESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PASSONI ALBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 173 del 26.4.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 4/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. OLGINATESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PASSONI ALBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 173 del 26.4.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, letto il reclamo, OSSERVA con C.U. n. 173 del 26.04.2007 il Giudice Sportivo squalificava per quattro gare effettive il calciatore Alberto Passoni, espulso perché giocando da portiere intercettava il pallone con un braccio fuori dall’area di rigore, fermando così una chiara occasione da rete; alla notifica del provvedimento disciplinare correva verso un assistente arbitrale rivolgendogli espressioni offensive. Nella circostanza lo spintonava e reiterava altre frasi offensive. La Società sportiva U.S. Olginatese ha proposto reclamo avverso la suddetta squalifica contestando la dinamica di quanto avvenuto, diversa, a loro dire, da quella rappresentata. La reclamante, in particolare, seppur confermando che il calciatore ha proferito frasi offensive, sostiene che il medesimo non ha, nella maniera più assoluta, spintonato l’Assistente Arbitrale, limitandosi ad appoggiare la propria mano sul suo braccio, senza però dare una neppur minima prova. Il reclamo è infondato e va respinto. I fatti, così come risultanti dagli atti ufficiali di gara, che godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S., non possono che essere confermati. In conclusione, ritenuto irrilevante la richiesta di ulteriori approfondimenti avanzati dalla Società U.S. Olginatese e ritenuta, invece, congrua la sanzione inflitta per i fatti commessi, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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