COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 4/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALEARDI ROMANO (Presidente U.C. Montecchio Maggiore S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.C. MONTECCHIO MAGGIORE S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1150/149pf/SP/ma del 6.3.2007).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 180 del 4/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALEARDI ROMANO (Presidente U.C. Montecchio Maggiore S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.C. MONTECCHIO MAGGIORE S.r.l. PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1150/149pf/SP/ma del 6.3.2007). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il deferimento disposto in data 6 marzo 2007 dal Procuratore Federale nei confronti del sig. Romano Aleardi, Presidente della U.C. Montecchio Maggiore, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e della U.C. Montecchio Maggiore, per violazione dell’art. 2, comma 4, C.G.S. per responsabilità diretta; ritenuto che il deferimento è stato disposto sia per avere il Presidente Aleardi rivolto espressioni ingiuriose nei confronti del Vice Presidente di altra Società, sia per i comportamenti tenuti dallo stesso soggetto deferito nel corso dell’audizione dinanzi all’Ufficio Indagini; esaminate le memorie difensive dell’U.C. Montecchio Maggiore con le quali si esclude che il Presidente Aleardi abbia mai pronunciato espressioni ingiuriose e con le quali si giustifica il comportamento tenuto dinanzi all’Ufficio Indagini; preso atto della richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che ha concluso per l’affermazione di responsabilità del deferito chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: a) inibizione per mesi tre per il Presidente Aleardi; b) ammenda di € 500,00 per la Società; considerato che, se da una parte non si trovano precise conferme sulle espressioni ingiuriose rivolte dall’Aleardi, risulta effettivamente un comportamento poco corretto tenuto dallo stesso dinanzi all’Ufficio Indagini, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione dell’inibizione per mesi uno al Presidente Romeo Aleardi e dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla U.S. Montecchio Maggiore.
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