COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 dell’11/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ARRONESANSEPOLCRO DEL 15.4.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 173 del 26.4.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 dell’11/5/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO AVVERSO LE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA ARRONESANSEPOLCRO
DEL 15.4.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 173 del 26.4.2007
– Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti;
Letto il ricorso proposto dalla A.S.D. Sansepolcro Calcio avverso il provvedimento del
Giudice Sportivo (C.U. n. 173 del 26.4.2007) con il quale è stato respinto il reclamo che
deduceva un presunto errore tecnico commesso dall’arbitro della gara Arrone-Sansepolcro
disputata in data 15.4.2007, per violazione delle Regole 3, 4 e 5 del Gioco del Calcio;
Ritenuto, in via preliminare, dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio della
Società Arrone per tardività;
Ascoltato il rappresentante della Società ricorrente assistito dal proprio legale, non
ammessa la partecipazione alla odierna riunione del legale rappresentante della Società
Arrone assistito dal proprio legale;
Considerato che con il ricorso la A.S.D. Sansepolcro Calcio assume che la determinazione
dell’arbitro di non consentire il rientro in campo di calciatore infortunato con “una fasciatura
troppo stretta la quale bloccava totalmente il braccio destro al busto, impedendone
qualsiasi movimento e che di conseguenza sarebbe potuto diventare di pericolo per lo
stesso giocatore”, sarebbe evidente frutto di un errore tecnico;
valutato che, ai sensi di quanto previsto dalla regola n. 4 delle Regole del Gioco Calcio,
l’equipaggiamento o l’abbigliamento dei calciatori non deve in alcun caso risultare
pericoloso per se e per gli altri;
il calciatore non in regola deve essere obbligato dall’arbitro ad uscire dal terreno di
giuoco per adeguare il suo equipaggiamento;
ogni calciatore uscito dal terreno di giuoco per mettere in ordine il suo
equipaggiamento non potrà rientrarvi se non dopo il preventivo assenso dell’arbitro;
Valutato, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dalla regola n. 5 delle Regole del Gioco
Calcio “le decisioni dell’arbitro su fatti relativi al giuoco sono inappellabili”;
Considerato che, nella particolare fattispecie, spettava in via esclusiva all’arbitro la
valutazione in ordine alla correttezza dell’equipaggiamento o abbigliamento (leggi
fasciatura) del calciatore infortunato;
Ritenuto che il comportamento dell’arbitro appare legittimo non potendosi ipotizzare nella
fattispecie alcuna ipotesi di errore tecnico,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla A.S.D. Sansepolcro Calcio e, per l’effetto,
dispone l’addebito della tassa non versata.
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