COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 dell’11/5/2007 Decisione della Commissione DisciplinareRECLAMO DELLA SOCIETA’ AS.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 176 del 30.4.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 dell’11/5/2007 Decisione della Commissione DisciplinareRECLAMO DELLA SOCIETA’ AS.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 176 del 30.4.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo interposto dall’A.S.D. Anziolavinio, esaminati gli atti ufficiali di gara, verificato che la Società ricorrente non ha chiesto di essere ascoltata, osserva quanto segue. Dagli atti ufficiali di gara, che costituiscono fonte privilegiata di prova ex art. 31, comma 1, lett. A1) del C.G.S., risultano pacificamente individuate le circostanze di fatto su cui il Giudice Sportivo ha fondato il provvedimento sanzionatorio di cui la A.S.D. Anziolavinio ha domandato l’annullamento. In particolare, il Giudice Sportivo rilevava come i sostenitori dell’A.S.D. Anziolavinio, a fine gara, entravano negli spogliatoi minacciando i calciatori della squadra avversaria. Inoltre, alcune persone non identificate tenevano un comportamento minaccioso nei riguardi della terna arbitrale che riusciva ad abbandonare l’impianto di gioco solo grazie all’intervento della Forza Pubblica. Infine, un soggetto non identificato, qualificatosi Presidente Onorario dell’A.S.D. Anziolavinio, cercava di aggredire un calciatore della squadra avversaria, senza riuscirvi. Fatti, come osservato, integralmente confermati negli atti di gara. Pertanto, la Società si è limitata a sconfessare la veridicità dei referti arbitrali sulla base di testimonianze della Forza Pubblica che, al pari di quelle di qualsiasi altro soggetto, non sono idonee a confutare quanto risulta dagli atti ufficiali di gara, attesa la loro natura di riscontri che assumono il carattere di prova piena, dunque, incontestabile. Il reclamo de quo, pertanto, non può essere accolto, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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