COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 18/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MALATESTA ANTONIO (Presidente U.S. Bojano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; SPAGNUOLO ARTURO (già D.S. Pro Ebolitana, inibito per anni cinque) PER VIOLAZIONE ART 1 COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 17 COMMA 8 E DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S.; PRIOLO FERNANDO PAOLO (D.G. U.S. Bojano) E ANSELMO DARIO (calciatore U.S. Bojano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.; FABRIZIO FELICE (V. Presidente U.S. Bojano); NDIAYE MOHAMED SALIOU E CALVELLO RAFFAELE (calciatori U.S. Bojano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1121/510pf/SP/ma del 2.3.2007)

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 188 del 18/5/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MALATESTA ANTONIO (Presidente U.S. Bojano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; SPAGNUOLO ARTURO (già D.S. Pro Ebolitana, inibito per anni cinque) PER VIOLAZIONE ART 1 COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 17 COMMA 8 E DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S.; PRIOLO FERNANDO PAOLO (D.G. U.S. Bojano) E ANSELMO DARIO (calciatore U.S. Bojano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 C.G.S.; FABRIZIO FELICE (V. Presidente U.S. Bojano); NDIAYE MOHAMED SALIOU E CALVELLO RAFFAELE (calciatori U.S. Bojano) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1121/510pf/SP/ma del 2.3.2007) La Commissione Disciplinare, visto il deferimento, esaminati gli atti, stralciata in via preliminare la posizione del deferito Arturo Spagnuolo essendo state rilevate l’omessa comunicazione del deferimento e dell’avviso dell’odierna udienza ; lette le memorie difensive depositate in atti dalla A.S.D. Bojano, dallo Spagnuolo dal Ndiaye e dal Calvello; ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta delle seguenti sanzioni: anni uno di inibizione per il sig. Antonio Malatesta, ammenda di € 1.000,00 per la A.S.D. Bojano, mesi sei di inibizione per il sig. Fernando Paolo Priolo, mesi due di squalifica per il sig. Dario Anselmo, mesi sei di inibizione per il sig. Felice Fabrizio, mesi uno di squalifica per i calciatori Mohamed Saliou Ndiaye e Raffaele Calvello, ascoltato altresì il difensore dei sigg. Spagnuolo, Ndiaye e Calvello, osserva: La Procura Federale ha deferito i soggetti di cui in epigrafe per le violazioni a ciascuno contestate in relazione alla utilizzazione quale direttore sportivo della U.S. Bojano del sig. Vincenzo Spagnuolo, nonostante quest’ultimo fosse stato inibito per anni cinque con decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale, confermata dalla C.A.F. il 04.06.2003; Questa Commissione ritiene, in via preliminare, infondate le eccezioni relative alla regolare notificazione del deferimento sollevate dai deferiti Calvello e Ndiaye in quanto dalla documentazione acquisita presso Poste Italiane le raccomandate sono state regolarmente consegnate ai destinatari; Risulta, inoltre, pienamente provata la responsabilità di tutti i deferiti nei limiti di seguito esposti. Il Malatesta, Presidente del A.S.D. Bojano, ha ammesso di aver utilizzato lo Spagnuolo quale Direttore Sportivo per due anni nelle stagioni sportive 2004-2005 e 2005-2006 (cfr. dichiarazioni rilasciate il 20.04.2006 all’Ufficio Indagini) nonostante che quest’ultimo fosse inibito. Risulta pertanto confermata la violazione contestata oltre la responsabilità diretta della Società Bojano ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.; Da un’attenta lettura degli atti risulta altresì confermato che le dichiarazioni rese all’Ufficio Indagini da parte dei sigg. Fernando Paolo Priolo e Dario Anselmo non appaiono veritiere. Le stesse si pongono infatti in aperto contrasto con quelle in atti rese dal sig. Antonio Malatesta, dal sig. Sergio La Cava, dal sig. Leonardo Belotti, dal sig. Alessandro Spanò e dal sig. Salvatore Vitello. Tale condotta configura certamente la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.; Per quanto attiene il deferimento dei sigg. Felice Fabrizio, Mohamed Saliou Ndiaye e Raffaele Calvello per omessa ingiustificata comparizione dinanzi all’Ufficio Indagini, effettivamente dalla documentazione prodotta dal difensore di Calvello e Ndiaye è emerso che i due deferiti, al momento della convocazione, avevano un legittimo impedimento costituito per il Calvello da un ricovero in clinica e per il Ndiaye dalla sua assenza dall’Italia (si trovava in Senegal). Pertanto a carico dei due deferiti può essere ascritta solo la negligenza costituita dalla mancata comunicazione agli inquirenti del legittimo impedimento. Al contrario il Fabrizio non ha fornito alcuna giustificazione per la mancata presentazione e ciò integra certamente la violazione dell’art. 1 comma 3 del C.G.S.; Alla luce delle considerazioni sopra esposte sanzioni congrue appaiono essere quelle meglio precisate in dispositivo, P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni: anni uno di inibizione al sig. Antonio Malatesta; € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda alla Società A.S.D. Bojano; mesi sei di inibizione al sig. Fernando Paolo Priolo; quattro giornate di squalifica al calciatore Anselmo Dario; mesi tre di inibizione al sig. Felice Fabrizio; ammonizione ai calciatori Mohamed Saliou Ndiaye e Raffaele Calvello.
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