COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 25/5/2007 Decisione della Commissione DisciplinareRECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2007 A PORTE CHIUSE CAMPO NEUTRO CON DECORRENZA IMMEDIATA ED € 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 176 del 30.4.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 25/5/2007 Decisione della Commissione DisciplinareRECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2007 A PORTE CHIUSE CAMPO NEUTRO CON DECORRENZA IMMEDIATA ED € 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 176 del 30.4.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, letti gli atti, ascoltato il difensore della Società reclamante, e ritenuto che: - i fatti - non contestati nella loro materialità – risultano di particolare gravità: l’intera terna arbitrale è stata oggetto, al termine della gara - soprattutto nella zona del Porto di Ischia - di reiterate aggressioni da parte di gruppi di sostenitori del S. Antonio Abate, trovandosi, alla fine, nella condizione di doversi separare e fuggire in direzioni diverse; i due assistenti arbitrali sono stati entrambi colpiti e costretti a cercare riparo (l’uno in un bar, l’altro in una proprietà privata); sia i dirigenti che i calciatori della Società reclamante – salvo per quanto sarà in appresso precisato in ordine al corretto comportamento di un solo calciatore - pur espressamente sollecitati ad intervenire, hanno rifiutato ogni aiuto, deducendo di condividere l’aggressione; nessuna iniziativa, infine – come è stato confermato anche in sede di odierna discussione – risulta essere stata assunta dalla Società, al fine di individuare e perseguire, quale parte lesa, tutti i responsabili delle azioni violente di cui è procedimento; - ne discende che è proprio tenuto conto della naturale attenuazione della responsabilità delle società, allorché i fatti violenti si verificano in campo avverso, e del corretto comportamento mantenuto da uno (solo) dei giocatori della società reclamante – circostanze attenuanti espressamente richiamate dalla reclamante - che è possibile contenere la sanzione per i fatti di cui sopra entro i limiti della misura già individuata dal Giudice Sportivo; - rilievo assolutamente non concludente devesi d’altra parte, ascrivere ai pretesi “analoghi precedenti” dedotti dalla difesa del S. Antonio Abate. Fermo restando, infatti, il generale principio di questo ordinamento - giusta il quale ciascuna fattispecie, soprattutto in materia di fatti di violenza, si appalesa, e deve essere valutata in modo autonomo, ed a sé stante, con esclusione della possibilità di fondare la graduazione della relativa sanzione alla stregua di quelle irrogate per fatti, da ritenere, in ogni caso, ontologicamente “diversi” - devesi osservare come gran parte delle decisioni richiamate risultino risalenti, ovvero non conferenti alla specie. - per le ragioni sin qui esposte la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo risulta – come più sopra anticipato - adeguata ai fatti ed alle circostanze accertate P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla S. Antonio Abate disponendo per l’addebito della non versata tassa
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