COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 25/5/2007 Decisione della Commissione DisciplinareRECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CENTOBUCHI AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GALLI GUIDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 189 del 21.5.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 25/5/2007 Decisione della Commissione DisciplinareRECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CENTOBUCHI AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GALLI GUIDO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 189 del 21.5.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Letti gli atti; rilevato che il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare effettive il calciatore del Centobuchi Guido Galli perché, “nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, al rientro negli spogliatoi, strattonava il Presidente della squadra avversaria provocandogli graffi alla mano destra con fuoriuscita di sangue” (episodio segnalato nel rapporto del Commissario di Campo). Ritenuto che l’A.S.D. Centobuchi nel reclamo sostiene che in realtà l’autore del comportamento antiregolamentare non sia il Galli ma l’altro calciatore Iachini, anch’egli titolare della squadra. Considerato che, nel contrasto delle due versioni, non risultando fornita alcuna prova che smentisca l’assunto del Commissario di campo, questa Commissione Disciplinare non può accogliere il reclamo proposto dalla Società, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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