COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 25/5/2007 Decisione della Commissione DisciplinareDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANZI PIETRO (direttore sportivo U.S. Pergolese) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. PERGOLESE PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 DEL C.G.S. (nota n. 1516/73pf/SP/ma del 10.4.2007)

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 191 del 25/5/2007 Decisione della Commissione DisciplinareDEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DANZI PIETRO (direttore sportivo U.S. Pergolese) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. PERGOLESE PER VIOLAZIONE ARTT. 2 COMMA 4 E 3 COMMA 2 DEL C.G.S. (nota n. 1516/73pf/SP/ma del 10.4.2007) La Commissione Disciplinare, letto il deferimento disposto dalla Procura Federale a carico del direttore sportivo della U.S. Pergolese sig. Danzi e della Società U.S. Pergolese; ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con la richiesta di mesi uno di inibizione per il Danzi ed € 800,00 per la Società U.S. Pergolese. Rilevato che la Procura Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare, rispettivamente, il sig. Danzi, per violazione dell’art. 3 comma 1 del C.G.S., per aver, mediante dichiarazioni rilasciate al quotidiano “Il Corriere Adriatico” del 19 agosto 2006, espresso, pubblicamente, giudizi e considerazioni lesive della reputazione del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale, ovvero di un Organismo operante in ambito Federale, la U.S. Pergolese, per violazione degli artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva in ordine all’addebito ascritto al proprio dirigente. Considerato che, ad un’attenta lettura dell’articolo pubblicato su “Il Corriere Adriatico” del 19 agosto 2006 e versato in atti, emerge come le contestazioni poste a fondamento del deferimento in questione, risultino pacificamente provate. Accertato che le dichiarazioni rese non risultano smentite in alcun modo, Rilevato, infatti, che le medesime, travalicando il legittimo diritto di critica, nonché il limite di una contenuta manifestazione di dissenso avverso l’operato del Consiglio Direttivo del Comitato Interregionale, realizzano incontestabilmente le violazioni ascritte ai deferiti, per cui le sanzioni proposte dalla Procura Federale risultano congrue rispetto agli addebiti; P.Q.M. In accoglimento del deferimento, infligge a carico del sig. Pietro Danzi la sanzione dell’inibizione di mesi uno ed alla Società U.S. Pergolese l’ammenda di € 800,00 (ottocento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it