COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 196 dell’1/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FREDIANI EMILIANO (tesserato A.S.D. Figline) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 189 del 21.5.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 196 dell’1/6/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE FREDIANI EMILIANO (tesserato A.S.D. Figline)
AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 189 del 21.5.2007 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, sentito il reclamante di persona, esaminati gli atti ufficiali, acquisita a
mezzo fax l’integrazione del rapporto da parte del commissario di campo, osserva quanto
segue.
Il calciatore Frediani è stato sanzionato in quanto il commissario di campo attestava nel
proprio rapporto che il Frediani, rientrando negli spogliatoi nel corso della gara, scagliava
ripetuti calci sulla porta dello spogliatoio ed inveiva contro l’arbitro.
Il reclamante non ha contestato il fatto ma ha dedotto di non aver inveito contro l’arbitro,
bensì contro il proprio allenatore, che lo aveva sostituito.
Il Commissario di campo interpellato da questa Commissione, rettificando il contenuto del
rapporto, ha precisato che il calciatore, preso da nervosismo per la sostituzione e per la
rete della squadra avversaria avvenuta dopo tale sostituzione, dopo aver colpito la porta
dello spogliatoio insultava proprio il suo allenatore, reo di non averlo tenuto in campo.
L’integrazione del rapporto induce questa Commissione ad accogliere il reclamo,
riducendo la sanzione e limitandola alla lesione del principio sancito dall’art. 1 del C.G.S.
che il calciatore ha comunque violato,
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Frediani Emiliano da
tre ad un giornata effettiva di gara.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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