COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 196 dell’1/6/2007 Decisione della Commissione DisciplinareRECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. GIARRE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 1 GARA ED AMMENDA DI € 4.000,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI CANALE ENRICO E MARZA FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 28.5.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 196 dell’1/6/2007
Decisione della Commissione DisciplinareRECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. GIARRE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL
CAMPO DI GIUOCO PER 1 GARA ED AMMENDA DI € 4.000,00 E LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI CANALE ENRICO E MARZA
FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 28.5.2007 – Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
Letto il reclamo della Società A.S. Giarre Calcio avverso la squalifica del campo di
giuoco per una gara, l’ammenda di € 4.000,00 e la squalifica per tre gare dei calciatori
Enrico Canale e Francesco Marza, sanzioni inflitte con C.U. n.192 del 28.05.2007:
Rilevato che il reclamo proposto dalla Società è privo di qualsiasi prova a sostegno e
tende a sottolineare il fattivo comportamento di un dirigente della Società di cui ha già
tenuto conto il Giudice Sportivo;
Considerato il comportamento dei sostenitori della Società tenuto nel corso ed al
termine della gara nei pressi del tunnel di protezione e, successivamente, all’esterno
dell’impianto di gioco, peraltro sostanzialmente confermato dalla stessa Società nel
ricorso;
Ritenuta congrua la sanzione (squalifica del campo ed ammenda) inflitta in
considerazione della gravità dei comportamenti tenuti che avrebbero potuto provocare
conseguenze fisiche in danno della terna arbitrale;
Ritenuti altresì congrui i provvedimenti a carico dei calciatori Enrico Canale e
Francesco Marza considerato che il comportamento minaccioso dagli stessi tenuto non
è stato contestato dalla Società reclamante che, al riguardo, si è limitata a chiedere
l’irrogazione di una sanzione più lieve,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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