COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 201 dell’8/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. LICATA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.3.2008 IN CAMPO NEUTRO ED AMMENDA DI € 5.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 189 del 21.5.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 201 dell’8/6/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. LICATA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL
CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.3.2008 IN CAMPO NEUTRO ED AMMENDA DI €
5.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 189 del 21.5.2007 – Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla S.S.D. Licata S.r.l. avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 189 del 21.5.2007) con il quale è stata irrogata la squalifica del campo di
giuoco fino al 31.3.2008 e l’ammenda di € 5.000,00 per gravissimi comportamenti tenuti in
occasione della gara Licata-Acicatena svoltasi il 20.5.2007.
letta la successiva memoria presentata dalla Società reclamante ed ascoltato il legale
della S.S.D. Licata.
Rilevato che quanto assunto da parte reclamante in ordine alla assenza di conseguenze
fisiche a carico della terna arbitrale ed in merito al pronto intervento delle Forze dell’Ordine
assume scarsa rilevanza al fine del decidere in rapporto alla gravità dei comportamenti
tenuti.
Considerato che tutto quanto riportato negli atti ufficiali di gara risulta confermato anche ai
sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.
Ritenuto che non solo i comportamenti nei confronti della terna arbitrale sono da
stigmatizzare in quanto idonei a provocare conseguenze più gravi evitate dall’intervento
delle Forze dell’Ordine ma anche gli altri comportamenti (lancio di pietre, calcinacci, pezzi
di marmo, bottiglie di vetro, legni, bastoni che cagionavano gravi danni a numerose
autovetture tra le quali alcune della Polizia di Stato e quella del collaboratore dell’Ufficio
Indagini; l’assembramento ostile nello spazio antistante lo stadio che costringeva le Forze
dell’Ordine a cariche ed all’uso di lacrimogeni; l’incendio appiccato alle porte di ingresso
dello stadio che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco) sono da ritenere di
inaudita gravità.
Valutato il comportamento del dirigente accompagnatore della Società reclamante che non
ha fornito alcuna collaborazione ed anzi ha tenuto atteggiamento anch’egli oltremodo
ostile.
Considerato che da tutto quanto esposto nella memoria 25 maggio 2007 non trova alcun
supporto probatorio ed è dunque inidoneo a contraddire quanto riportato nel rapporto
arbitrale, nel rapporto dell’assistente arbitrale, nel supplemento di rapporto del
commissario di campo e nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini.
Ritenute congrue le sanzioni irrogate e valutata la più idonea afflittività della sanzione della
squalifica del campo di giuoco rispetto all’obbligo di disputare le gare a porte chiuse,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dalla S.S.D. Licata e, per l’effetto, conferma la sanzione
irrogata.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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