COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 201 dell’8/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MILAZZO FRANCESCO (Presidente U.S.D. Alcamo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 IN RELAZIONE ALL’ART. 91 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. NONCHE’ ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S.; DI BARTOLO GIACOMO (Vice Presidente U.S.D. Alcamo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S.D. ALCAMO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 745/337pf/SP/en del 28.12.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 201 dell’8/6/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MILAZZO
FRANCESCO (Presidente U.S.D. Alcamo) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 IN
RELAZIONE ALL’ART. 91 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. NONCHE’ ART. 1 COMMA 1 DEL
C.G.S.; DI BARTOLO GIACOMO (Vice Presidente U.S.D. Alcamo) PER VIOLAZIONE
ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S.D. ALCAMO PER VIOLAZIONE
ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 745/337pf/SP/en del 28.12.2006).
La Commissione Disciplinare,
la C.A.F. con provvedimento del 7.5.2007 ha rimesso a questa Commissione Disciplinare
gli atti relativi al deferimento della Società U,S,D, Alcamo e dei sigg. Francesco Milazzo,
Presidente, e Giacomo DI Bartolo, Vice Presidente, accogliendo il ricorso dei deferiti con
conseguente annullamento della decisione di questa C.D. di cui al C.U. n. 124 del
23.2.2007, per omessa comunicazione alle parti di un atto relativo al procedimento.
Torna dinanzi a questa Commissione il deferimento in oggetto il quale, all’esito
dell’udienza di comparizione della Procura Federale, rappresentata dall’avv. Alessandro
Avagliano, che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo la
conferma delle sanzioni già irrogate da questa Commissione nella riunione del 23.2.2007,
e del difensore delle parti deferite, può essere deciso sulla base della seguente
motivazione.
Visti gli atti, letta la memoria difensiva dei deferiti, appare accertato, al di la di ogni
ragionevole dubbio, che la data di pagamento delle spettanze dovute dalla Società Alcamo
al calciatore Federico Levantino sia stata successiva a quella risultante nella quietanza
liberatoria del 1 luglio 2006 depositata dalle parti deferite e coincidente con quella,
ulteriormente successiva del 10.8.2006 di accordo transattivo e conciliativo intervenuto tra
Società e calciatore.
Da ciò si desume che in tale accordo transattivo e conciliativo, le parti dichiarano la piena
sussistenza della pendenza di carattere economico tra il calciatore e la Società e appare,
così, verosimile che la data della quietanza liberatoria del 1.7.2006 sia stata apposta al
solo fine di evitare il deferimento della Procura Federale che la parte deferita aveva
ricevuto in data 2.8.2006.
Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare la violazione delle norme contestate
ai deferiti,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento infligge al sig. Francesco Milazzo l’inibizione per mesi
quindici, al sig. Giacomo Di Bartolo l’inibizione per mesi dodici e alla Società U.S.D.
Alcamo l’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00)
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