COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 204 del 15/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL MONTECCHIO AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 184 del 14.5.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 204 del 15/6/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL MONTECCHIO AVVERSO L’AMMENDA DI €
2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 184 del 14.5.2007 – Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società S.S. Real Montecchio, dopo aver richiesto, a mezzo fax, in data
15.5.2007, copia degli atti relativi alla gara Real Montecchio-Nuova Avezzano del
13.5.2007, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso la
sanzione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 184 del 14.5.2007;
visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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