COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 204 del 15/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE ED AMMENDA DI € 5.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 28.5.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 204 del 15/6/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GARE ED AMMENDA DI € 5.000,00 (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 192 del 28.5.2007 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla A.S.C.D. Ebolitana 1925 avverso il provvedimento del
Giudice Sportivo (C.U. n. 192 del 28.5.2007) con il quale è stata irrogata la sanzione della
squalifica del campo di giuoco per tre gare e l’ammenda di € 5.000,00;
Letta, altresì, l’integrazione del ricorso depositata tempestivamente in via successiva in
atti;
ascoltato il Presidente della Società reclamante assistito dal proprio legale;
considerato che tutti i fatti enunciati a sostegno della pronuncia del Giudice Sportivo
devono considerarsi confermati in quanto a fronte di quanto riportato nei rapporti
dell’arbitro, degli assistenti, del commissario di campo e nella relazione dell’Ufficio Indagini
le eccezioni formulate dalla Società reclamante non appaiono sostenute da adeguati
mezzi di prova;
rilevato che tutto quanto accaduto in occasione della gara Ebolitana-Lavello pur dovendo
essere considerato di particolare gravità, in considerazione del fatto che nessun atto di
violenza si è concretamente realizzato essendo rimasto in una fase potenziale, può essere
sanzionato in modo più congruo con la squalifica del campo di giuoco per due gare e
l’ammenda di € 5.000,00,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S.C.D. Ebolitana 1925, riduce la
squalifica del campo di giuoco a due gare e conferma l’ammenda di € 5.000,00.
Nulla per la tassa non versata.
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