COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 204 del 15/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.r.l. E DEL PRESIDENTE ANTONINI AUGUSTO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7 COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Osvaldo Ferullo) (nota n. 2254.9/WP/ct/segr. dell’8.5.2007).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 204 del 15/6/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DELLA SOCIETA’ S.S. TIVOLI CALCIO 1919 S.r.l. E DEL PRESIDENTE ANTONINI
AUGUSTO PER VIOLAZIONE ART. 94 ter COMMI 11 E 12 DELLE N.O.I.F. E ART. 7
COMMI 6 bis E 7 DEL C.G.S. (ricorso calciatore Osvaldo Ferullo) (nota n.
2254.9/WP/ct/segr. dell’8.5.2007).
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti,
Letto il deferimento del Presidente del Comitato Interregionale disposto in data 8.5.2007
nei confronti della Società S.S. Tivoli Calcio 1919 S.r.l. e del sig. Augusto Antonini,
Presidente della stessa Società, a norma di quanto previsto dall’art. 94 ter, commi 11, 12
delle N.O.I.F. e dell’art. 7, commi 6 bis e 7 del C.G.S.
Rilevato che, in effetti, la Società S.S. Tivoli Calcio si è resa inadempiente alla decisione
della Commissione Accordi Economici pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 138 del
27.3.2007 con la quale la Società è stata condannata al pagamento di € 3.478,00 in favore
del calciatore Osvaldo Ferullo.
Preso atto che la decisioni della Commissione Accordi Economici, non impugnata, è
passata in giudicato.
Accertata l’attuale inadempienza della Società S.S. Tivoli Calcio 1919 S.r.l. in difetto di
qualsivoglia comunicazione attestante l’avvenuto adempimento.
Visti gli artt. 7 comma 6 bis, e 13 comma 1 lett. f) del C.G.S., e l’art. 94 ter commi 11 e 12
delle N.O.I.F.
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga nei confronti della Società S.S. TIVOLI CALCIO
1919 S.r.l. la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella
prossima stagione sportiva (2007/2008), e nei confronti del Presidente della stessa sig.
Augusto ANTONINI la sanzione della inibizione per anni uno.
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