COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 209 del 22/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE D’AVANZO GIANLUCA (tesserato ASD Ebolitana 1925) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 28.5.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 209 del 22/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE D’AVANZO GIANLUCA (tesserato ASD Ebolitana 1925) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 192 del 28.5.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, letto il reclamo, OSSERVA Con Comunicato Ufficiale n. 192 del 28.05.2007 il Giudice Sportivo squalificava per quattro gare effettive il calciatore Gianluca D’Avanzo, in quanto sostituito, entrava nel terreno di giuoco e colpiva con una manata al volto un calciatore avversario. A fine gara rivolgeva ad un assistente arbitrale espressioni offensive e minacciose e lanciava all’indirizzo di un avversario una bottiglietta di acqua che, tuttavia, non lo colpiva. Avverso tale squalifica ha proposto reclamo il calciatore D’Avanzo, contestando i fatti così come riportati e chiedendo l’applicazione di una pena più congrua. Il calciatore, sentito nella odierna riunione, si è riportato al reclamo, ribadendo in modo particolare che nella circostanza non si trattava di una “manata al volto” ma di semplice spinta e che all’estrazione del cartellino rosso si è recato prontamente nello spogliatoio e pertanto non poteva essere ritenuto responsabile per altri comportamenti così come addebitati. Il reclamo è parzialmente fondato. Infatti, mentre è provata l’azione della “manata al volto” non è invece provato che il lancio della bottiglietta di acqua è da addebitarsi al calciatore D’Avanzo Gianluca, in quanto dagli atti ufficiali non risulta chiaramente l’autore di tale azione, P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione da quattro a tre giornate di gara effettive. Dispone la restituzione della somma versata a titolo di tassa.
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