COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 209 del 22/6/2007 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. GIARRE CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 10 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 62 DELLE N.O.I.F. (nota n. 1934/73pf/SP/ma del 18.5.2007).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 209 del 22/6/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.
GIARRE CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 10 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 62
DELLE N.O.I.F. (nota n. 1934/73pf/SP/ma del 18.5.2007).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti e sentita la Procura Federale nella persona dell’avv. Salvatore Sciacchitano,
che ha concluso per l’affermazione di responsabilità della deferita con la richiesta della
sanzione dell’ammenda di € 1.500,00;
rilevato che su deferimento della Procura Federale è risultato che in occasione della
partita Giarre/Sapri del 14.01.2007 erano stati esposti sulla recinzione della tribuna n. 11
cappi di corda bianca, fissati con nastro adesivo, da parte dei sostenitori della squadra del
Giarre;
esaminati i verbali di audizione dinanzi all’Ufficio Indagini dei dirigenti della Società Giarre
calcio, sig. Salvatore Crisagi e sig. Angelo Fresta;
esaminati altresì il verbale di audizione dinanzi al medesimo Ufficio Indagini del
maresciallo della locale stazione dei Carabinieri;
visto l’art. 10 del C.G.S. in relazione all’art. 62 ,comma 3 delle N.O.I.F., a mente del quale
le Società hanno l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo
svolgimento della gara sia disturbato (omissis), nonché di far rimuovere, prima che la gara
abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni
oscene, oltraggiose, minacciose ed incitanti alla violenza;
considerata la idoneità intimidatoria degli oggetti esposti, che rappresentano una specifica
attitudine minacciosa ed incitante alla violenza,
ritenuta la sussistenza della conseguente responsabilità della Società Giarre Calcio,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, si dispone l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di €
1.500,00 (millecinquecento/00) a carico della Società A.S. Giarre Calcio.
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