COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 8/11/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARE NON DISPUTATE GARA DEL 04/11/2006 OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL – F.B.C. CALANGIANUS 190
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 8/11/2006
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARE NON DISPUTATE
GARA DEL 04/11/2006 OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL - F.B.C. CALANGIANUS 190
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società CALANGIANUS entro il tempo regolamentare;
- considerato che la predetta Società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna;
- visti gli artt. 12 CGS e 53 NOIF
PQM
Delibera:
Di comminare alla Società CALANGIANUS la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E. 1.000.00 quale prima rinuncia.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 8/11/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARE NON DISPUTATE GARA DEL 04/11/2006 OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL – F.B.C. CALANGIANUS 190"