COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/09/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE VENTURI MAURO (tesserato A.C. Aprilia) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 16.11.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 168 del 17.05.2006 – Campionato Serie D – Stagione Sportiva 2005/2006). RECLAMO DEL CALCIATORE DEL DUCA AUGUSTO (tesserato A.C. Aprilia) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 16.05.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 168 del 17.05.2007 – Campionato Serie D – Stagione Sportiva 2005/2006). RECLAMO DEL CALCIATORE RUTZITTU PIERGIOVANNI (tesserato A.C. Aprilia) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 16.09.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 168 del 17.05.2007 – Campionato Serie D – Stagione Sportiva 2005/2006). RECLAMO DEL CALCIATORE CORSETTI CLAUDIO (tesserato A.C. Aprilia) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 31.05.2008 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 168 del 17.05.2007 – Campionato Serie D – Stagione Sportiva 2005/2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 14/09/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE VENTURI MAURO (tesserato A.C. Aprilia) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 16.11.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 168 del 17.05.2006 – Campionato Serie D – Stagione Sportiva 2005/2006). RECLAMO DEL CALCIATORE DEL DUCA AUGUSTO (tesserato A.C. Aprilia) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 16.05.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 168 del 17.05.2007 – Campionato Serie D – Stagione Sportiva 2005/2006). RECLAMO DEL CALCIATORE RUTZITTU PIERGIOVANNI (tesserato A.C. Aprilia) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 16.09.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 168 del 17.05.2007 – Campionato Serie D – Stagione Sportiva 2005/2006). RECLAMO DEL CALCIATORE CORSETTI CLAUDIO (tesserato A.C. Aprilia) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 31.05.2008 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 168 del 17.05.2007 – Campionato Serie D – Stagione Sportiva 2005/2006). La Commissione Disciplinare, con composizione collegiale diversa rispetto a quella a cui è riferibile l’adozione della decisione pubblicata sul C.U. n. 171 del 19 maggio 2006, della quale non faceva parte, sia pur formalmente indicato nell’epigrafe, l’avv. Massimo Lotti - visti gli atti, letti i reclami proposti dai calciatori Claudio Corsetti, Pier Giovanni Rutzittu, Augusto Del Duca, Mauro Venturi, tutti tesserati con l’A.C. Aprilia; disposta preliminarmente, per connessione oggettiva, la riunione dei relativi procedimenti; sentiti, nel corso della riunione dell’8 settembre 2006, i reclamanti assistiti dai propri difensori, OSSERVA (i) Con C.U. n. 168 del 17 maggio 2006, il G.S., con riferimento a fatti intervenuti nella gara disputata in data 7 maggio 2006 tra la A.C. Aprilia ed il Monterotondo Calcio, sanzionava, tra gli altri, i calciatori oggi reclamanti, con le seguenti motivazioni: - Claudio Corsetti: “Come si evince dal rapporto dell’Arbitro e dalla relazione dell’Ufficio Indagini, il direttore di gara, su segnalazione di un suo Assistente, al 44° del secondo tempo, lo espelleva perché a gioco fermo, colpiva un avversario dapprima con una testata al viso (Ponzio Federico) e, successivamente, con numerosi calci e pugni facendolo cadere a terra procurandogli lesioni guaribili il 30 gg. Clinici s.c.. Appare dunque congrua la sanzione della squalifica fino al 31/5/2008. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2bis let. C) del CGS.”; - Pier Giovanni Rutzittu: “Dalla relazione dell’Ufficio Indagini e dal rapporto Arbitrale, si deduce che il Direttore di gara, su segnalazione di un suo Assistente, lo espelleva al 44° del secondo tempo per aver rivolto ad un calciatore avversario espressioni gravemente offensive e minacciose colpendolo, a gioco fermo, con alcuni pugni in faccia e con un calcio al ventre. Notata nelle vicinanze la presenza di un Assistente Arbitrale, lo avvicinava tentando di colpirlo senza, tuttavia, riuscirvi per il pronto intervento della Forza Pubblica. Alla notifica del provvedimento disciplinare avvicinava l’Arbitro con atteggiamento minaccioso rivolgendogli espressioni gravemente offensive. Appare dunque congrua la sanzione della squalifica fino al 16/9/2007. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2bis let. C) del CGS.”; - Augusto Del Duca: “Dal rapporto del Direttore di gara e dalla relazione dell’Ufficio Indagini si evince che, calciatore in panchina, si avvicinava a quella occupata dalla squadra ospite e colpiva ripetutamente al volto ed al corpo con calci e pugni alcuni giocatori avversari. In particolare il sig. Masciantonio David (tesserato Monterotondo) che riportava contusione toracica guaribile in 4 gg. S.c.. Appare dunque equa la sanzione della squalifica fino al 16 maggio 2007. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2bis let. C) del CGS.”; - Mauro Venturi: “Dalla relazione dell’Ufficio Indagini si deduce che il calciatore tentava di forzare il cordone degli agenti per raggiungere la terna arbitrale asserragliata nello spogliatoio, la cui porta risultava già danneggiata, profferendo al loro indirizzo minacce gravi anche di morte esibendo tra l’altro un tesserino di riconoscimento della Polizia Penitenziaria, vantando il diritto di raggiungere l’Arbitro al fine di portarlo in Questura per denunciarlo. Appare equa la sanzione della squalifica fino al 16/11/2006 in considerazione altresì della sosta estiva;” (ii) Avverso detta decisione hanno proposto separato reclamo i calciatori sopra indicati. In particolare, i reclamanti sostengono: - quanto al Corsetti, di aver reagito ad un’aggressione fisica unitamente a provocazioni verbali poste in suo danno dal Ponzio; che la propria condotta violenta si sarebbe limitata a portare un solo pugno all’avversario, e che da questa non sarebbero derivate le lesioni dal Ponzio riportate, causate, viceversa, da una successiva caduta la cui responsabilità non sarebbe ascrivibile al reclamante; - quanto al Rutzittu, di aver esclusivamente colpito il Ponzio con una manata al volto, e di non aver tentato alcuna aggressione nei confronti di un Assistente Arbitrale; - quanto al Del Duca, che gli addebiti posti a suo carico non troverebbero riscontro nei documenti ufficiali di gara; - quanto al Venturi, la totale estraneità al compimento dei “gravi fatti violenti occorsi durante e dopo la partita”. (iii) Al fine di poter provare la fondatezza delle proprie tesi difensive, i reclamanti hanno richiesto che questa C.D.: - disponesse la visione, ex art. 31, lett. a3) C.G.S., dei filmati prodotti da loro stessi e, in precedenza, nel procedimento che la riguardava con riferimento ai medesimi fatti, dalla società Aprilia; - richiedesse un supplemento di referto agli Ufficiali di Gara. (iv) In via pregiudiziale – tenuto che i reclamanti indirizzano espressamente il proprio gravame alla Commissione in “composizione diversa” - appare opportuno precisare come l’art. 33.5 ult. par. CGS, che regola l’odierna fattispecie sul piano processuale, preveda il semplice rinvio “all’Organo che ha emesso la decisione per l’esame del merito”, senza in alcun modo prevedere che lo stesso sia “diversamente composto” (ciò anche in considerazione del fatto che non sempre l’Organo può disporre di “diverse composizioni”). Devesi, peraltro, osservare come la disposizione di cui all’art. 383 I° co. c.p.c., cui probabilmente hanno inteso ispirarsi i reclamanti nel presupporre una “composizione diversa” di questa Commissione, sia invece inequivoca nel richiedere tale diversità: “altro Giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata”. Fermo l’assorbente chiarimento che precede in ordine al fatto che la composizione dell’Organo in sede di rinvio può essere identica a quella che ha emesso la decisione annullata, questa C.D. si è, comunque, riunita – per mere ragioni di opportunità – in composizione affatto diversa (come risulta meglio specificato in epigrafe). (v) Prima di passare ad esaminare, nel merito, la fondatezza dei reclami proposti, è necessario preliminarmente affrontare il tema dell’ammissibilità delle istanze istruttorie avanzate dai reclamanti. Le stesse devono essere ritenute rispettivamente inammissibile, quanto alla richiesta di visione dei filmati prodotti, ed irrilevante, quanto alla richiesta di supplemento di referto. In particolare, come risulta chiaramente dalla lettura dell’art. 31 a3) CGS richiamata dai reclamanti, la richiesta di visione di filmati non può essere accolta, stante l’inammissibilità di tale mezzo di prova nel caso di specie. E difatti, la norma sopra richiamata limita la possibilità di fare ricorso alle riprese televisive od ad altri filmati solo nel caso di fatti di condotta violenta non visti dall’Arbitro, nel caso di segnalazione promossa dal Procuratore Federale al Giudice Sportivo entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di gara, assegnando il medesimo termine ai soggetti interessati per la produzione dei propri filmati. Il caso che ci occupa risulta estraneo alla fattispecie richiamata nella norma, sia perché non rispettato il termine in essa indicato, sia perché, con la sola esclusione del Venturi, le contestazioni mosse risultano riportate nel referto di gara. Né varrebbe richiamare, ai fini dell’eventuale ammissibilità del mezzo di prova, il disposto dell’art. 31, a2) CGS, in quanto la fattispecie ivi prevista è relativa esclusivamente al caso in cui i documenti ufficiali di gara indichino quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione, fattispecie anch’essa estranea al caso che ci occupa. Per ciò che attiene la richiesta di procedere all’assunzione di un supplemento di referto, si ritiene che la documentazione agli atti sia esaustiva sulla ricostruzione dello svolgimento dei fatti in contestazione, e quindi, come tale, l’eventuale integrazione della documentazione agli atti nulla aggiungerebbe. (vi) Passando, ora, all’esame del merito dei ricorsi proposti, si rileva, per quanto attiene alle posizionI del Rutzittu, Del Duca e Venturi, che la ricostruzione dei fatti operata nei rispettivi reclami risulta sfornita di prova e contraddetta dalle risultanze probatorie agli atti. Peraltro, sulla base degli elementi a disposizione di questo Collegio, le rispettive sanzioni inflitte dal G.S. risultano congrue. Ne consegue il necessario rigetto dei reclami proposti. Quanto alla posizione del Corsetti, il ricorso va, viceversa, parzialmente accolto. E difatti dalle indagini svolte risulta che a causare le lesioni guaribili in trenta giorni al calciatore Ponzio non sia stato il pungo sferrato dal Corsetti, ma una successiva aggressione a cui questi non avrebbe preso parte. In conseguenza, si ritiene congruo ridurre la sanzione inflitta, irrogando la squalifica sino al 31 maggio 2007. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Claudio Corsetti, riduce la sanzione della squalifica a questi irrogata dal G.S. fissandone la data di scadenza al 31 maggio 2007 anziché al 31 maggio 2008, e dispone la restituzione della tassa di reclamo; rigetta i reclami rispettivamente proposti dai calciatori Pier Giovanni Rutzittu, Augusto Del Duca e Mauro Venturi, dispone incamerarsi la tassa versata.
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