COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 22/09/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA’ A.C. CATTOLICA CALCIO S.r.l. E VALLEVERDE RICCIONE F.C. S.r.l. PER VIOLAZIONE ARTT. 9 COMMA 1 E 11 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 62 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 (nota n. 8/307pf/SP/ma del 03.07.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 22/09/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA’ A.C. CATTOLICA CALCIO S.r.l. E VALLEVERDE RICCIONE F.C. S.r.l. PER VIOLAZIONE ARTT. 9 COMMA 1 E 11 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 62 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 (nota n. 8/307pf/SP/ma del 03.07.2006). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 03.07.2006 nei confronti della Società A.C. Cattolica Calcio S.r.l. e nei confronti della Società Valleverde Riccione F.C. S.r.l. per violazione di cui agli artt. 9, comma 1 e 11 del C.G.S. in relazione all’art. 62 comma 2 delle N.O.I.F. per il comportamento tenuto dai rispettivi sostenitori in occasione della gara Cattolica-Valleverde Riccione del 12.03.2006; esaminata la memoria difensiva depositata in atti dal Cattolica Calcio; rilevato che la Valleverde Riccione non ha depositato alcuna memoria difensiva e che entrambe le Società non sono comparse all’odierna riunione; preso atto delle conclusioni del rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e diffida a carico della Società Valleverde Riccione e dell’ammenda di € 3.000,00 e diffida a carico della Società Cattolica Calcio; rilevato in via preliminare che ai sensi di quanto stabilito dalla Corte Federale con decisione 2 ottobre 1998 pubblicata sul C.U. n. 6/Cf del 23.11.1998, il rapporto dell’Ufficio Indagini costituisce atto ufficiale ad ogni effetto; considerato che dal rapporto dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. sono emersi fatti di rilevante violenza commessi all’esterno dell’impianto sportivo che hanno comportato danni particolarmente gravi ed anche successivamente all’interno dello stadio; valutato che le censure formulate dal Cattolica Calcio non possono essere prese in considerazione vertendo su una interpretazione della normativa federale contraria allo spirito ed alla univoca lettura della stessa (gli artt. 9, 11 e 10 del C.G.S. consentono di sanzionare i comportamenti dei sostenitori in ogni caso quando si verifichino fatti di rilevante violenza commessi all’esterno dell’impianto sportivo che comportino danni particolarmente gravi; accertata, di conseguenza, la responsabilità delle Società deferite, che va gradata in relazione ai comportamenti tenuti dai rispettivi sostenitori, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) e della diffida a carico della Società A.C. Cattolica Calcio S.r.l. e dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) e della diffida a carico della Società Valleverde Riccione F.C. S.r.l..
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