COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 6/12/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 11/11/2006 CIVITAVECCHIESE – OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 6/12/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 11/11/2006 CIVITAVECCHIESE - OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 24j del 15112006; - rilevato che la Società Civitavecchiese non ha dato seguito al preannuncio di reclamo telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe; - rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art.29 comma 5 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di dichiarare inammissibile il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Civitavecchiese - Ostia Mare 0-1; 3) di addebitare sul conto della Società Civitavecchiese la tassa di reclamo.
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