COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 29/09/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ARZACHENA AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VALOTTI FABIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 28 del 20.09.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 29/09/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ARZACHENA AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VALOTTI FABIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 28 del 20.09.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti, osserva con. C.U. n. 28 del 20.09.2006 il Giudice Sportivo squalificava per cinque gare effettive il calciatore Valotti Fabio perché, a fine gara, in segno di protesta, impediva fisicamente all’arbitro di rientrare negli spogliatoi, venendo a contatto con il medesimo, poggiando per tre volte il proprio petto sul suo, senza, tuttavia, procurargli conseguenze fisiche e profferendo, nell’occasione, espressioni irriguardose. Nei confronti, invece, della Società Pol. Arzachena irrogava l’ammenda di _ 2.000,00, perché, a fine gara, propri sostenitori indebitamente presenti sul terreno di giuoco, rivolgevano all’arbitro frasi offensive. In particolare, uno di essi, si poneva faccia a faccia con l’ufficiale di gara impedendogli di rientrare negli spogliatoi e rivolgendogli, nell’occasione, espressione offensiva. Veniva allontanato da un dirigente della squadra ospitante. La Società Pol. Arzachena ha proposto reclamo avverso le suddette sanzioni chiedendo l’annullamento o la riforma delle sanzioni inflitte. In riferimento alla squalifica si sostiene che il calciatore Valotti si è avvicinato all’arbitro per protestare, ma senza contatto fisico tra i due, quindi, al massimo, può avere integrato una condotta ingiuriosa o irriguardosa, ma non certamente una condotta violenta. Per quanto attiene invece, all’ammenda, si sostiene che l’arbitro, a fronte delle contestazioni e delle discussioni che hanno contrassegnato i momenti immediatamente successivi al termine dell’incontro, abbia potuto equivocare sulla natura di alcune persone presenti sul terreno di giuoco e che, in realtà, erano tesserati di entrambe le Società. Preliminarmente, si rileva che la produzione della video-cassetta non può essere ammessa perché ai sensi dell’art. 31 lett. a3) del C.G.S. la medesima doveva essere presentata al Giudice Sportivo entro le ore 12:00 del giorno successivo alla gara. Pertanto la richiesta di prova televisiva è inammissibile. Il reclamo è, nel merito, parzialmente fondato, atteso che la condotta ascritta al calciatore, pur essendo gravemente antiregolamentare anche in relazione alla sua reiterazione, non riveste caratteri di particolare violenza tali da giustificare la sanzione irrogata. Essa va pertanto ridotta alla squalifica per n. 4 gare effettive al fine di adeguarla ai fatti accertati. Si conferma, invece, l’ammenda di _ 2.000,00 nei confronti della Società, perché l’assunto della stessa non trova conferma negli atti ufficiali di gara che godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del calciatore Fabio Valotti a n. 4 gare effettive, conferma nel resto. Nulla per la tassa non versata.
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