COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/12/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 11/11/2006 ISOLA LIRI – NUOVA AVEZZANO CALCIO ARL

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 20/12/2006 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 11/11/2006 ISOLA LIRI - NUOVA AVEZZANO CALCIO ARL Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°24 del 11/11/2006 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Isola Liri, ritualmente notificato alla Società Nuova Avezzano, con il quale si deduce l'irregolare svolgimento della gara in quanto sarebbe stato utilizzato, quale assistente di parte dell'Arbitro, un soggetto privo di titolo, non essendo tesserato o dirigente della Società Nuova Avezzano e, di conseguenza, si chiede che alla Società Nuova Avezzano venga inflitta la sanzione della perdita della gara; - visti gli atti fatti pervenire, a richiesta di questo Giudice, dal Comitato Interregionale FIGC ( foglio censimento della Società Nuova Avezzano e richiesta di emissione di tessere impersonali da parte della Società stessa datata 13/11/2006 e inviata il 15/11/2006); OSSERVA - Il reclamo è fondato e va accolto. Dagli atti ufficiali di gara emerge che le funzioni di assistenti dell'Arbitro furono svolte dai Signori Marsicano Demetrio e Reali Antonio, rispettivamente messi a disposizione dalle Società partecipanti alla gara. Per svolgere validamente tali funzioni, qualora non fosse prevista la designazione di un guardalinee ufficiale, si richiede che i soggetti messi a disposizione dalle Società siano tesserati o dirigenti regolarmente in carica. Nel caso di specie, invece, dalla documentazione fatta pervenire dal Comitato Interregionale, risulta che il Sig. Demetrio Marsicano, messo a disposizione dalla Società Nuova Avezzano, non era in possesso, al momento della gara, di alcuno dei requisiti espressivamente previsti dall'art.63 comma 2 delle N.O.I.F. per una sua valida partecipazione alla gara. Peraltro la richiesta di tesseramento Impersonale del Sig. Demetrio Marsicano, fata pervenire all'organo competente in data 15/11/2006 è tardiva in quanto dalla norma richiamata si desume che i requisiti devono sussistere al momento della gara, a nulla rilevando una successiva e valida richiesta. Alla luce di tali emergenze processuali è indubbio che il Sig. Demetrio Marsicano abbia svolto le funzioni di Assistente Arbitrale senza averne titolo, circostanza, questa, che ha influito sulla regolarità di svolgimento della gara e che deve essere sanzionata ai sensi dell'art.12 comma 5 lett.b) con la perdita della stessa; P.Q.M. delibera 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla Società Nuova Avezzano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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