COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 6/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.O. CALCIO CARAVAGGIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BRAMBILLA LUCA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 28 del 20.09.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 6/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.O. CALCIO CARAVAGGIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BRAMBILLA LUCA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 28 del 20.09.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società U.S.O. Calcio Caravaggio, esaminati gli atti, ascoltato il rappresentante della reclamante, e rilevato che: - la prospettazione difensiva della reclamante, giusta la quale dallo stesso referto arbitrale risulterebbe testualmente che il calciatore si sarebbe limitato ad appoggiare le mani sul petto dell’’arbitro, esercitando una spinta che provocava un arretramento del direttore di gara di mezzo metro, con conseguente impossibilità di individuare in ciò un atto di violenza, appare condivisibile; - Invero sia l’utilizzo, da parte dell’ arbitro, del termine “appoggiare”, che naturalmente esclude ogni intensità del relativo gesto, che la circostanza che il conseguente arretramento fu di mezzo metro, e, cioè, di ampiezza inferiore al passo, che, infine, la circostanza che vi fu contestuale ottemperanza al provvedimento di espulsione consentono di escludere ogni connotato violento alla condotta del calciatore, - Le mani sul petto dell’arbitro e la lieve spinta che ne è conseguita devono essere ricompresi in sostanza – costituendone aggravante, e, comunque, integrando autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed irriguardosa mantenuta dal giocatore, e non contestata; - sanzione adeguata a tale condotta gravemente ingiuriosa ed irriguardosa risulta essere la squalifica per quattro giornate di gara, P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dall’ U.S.O. Calcio Caravaggio riduce a quattro giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Luca Brambilla. Nulla per la tassa non versata.
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