COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 6/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.O. CALCIO CARAVAGGIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BRAMBILLA LUCA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 28 del 20.09.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 6/10/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.O. CALCIO CARAVAGGIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER OTTO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BRAMBILLA LUCA
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 28 del 20.09.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo proposto dalla società U.S.O. Calcio Caravaggio, esaminati gli atti,
ascoltato il rappresentante della reclamante, e rilevato che:
- la prospettazione difensiva della reclamante, giusta la quale dallo stesso referto
arbitrale risulterebbe testualmente che il calciatore si sarebbe limitato ad
appoggiare le mani sul petto dell’’arbitro, esercitando una spinta che provocava un
arretramento del direttore di gara di mezzo metro, con conseguente impossibilità di
individuare in ciò un atto di violenza, appare condivisibile;
- Invero sia l’utilizzo, da parte dell’ arbitro, del termine “appoggiare”, che
naturalmente esclude ogni intensità del relativo gesto, che la circostanza che il
conseguente arretramento fu di mezzo metro, e, cioè, di ampiezza inferiore al
passo, che, infine, la circostanza che vi fu contestuale ottemperanza al
provvedimento di espulsione consentono di escludere ogni connotato violento alla
condotta del calciatore,
- Le mani sul petto dell’arbitro e la lieve spinta che ne è conseguita devono essere
ricompresi in sostanza – costituendone aggravante, e, comunque, integrando
autonomo comportamento irriguardoso – nel contesto della condotta ingiuriosa ed
irriguardosa mantenuta dal giocatore, e non contestata;
- sanzione adeguata a tale condotta gravemente ingiuriosa ed irriguardosa risulta
essere la squalifica per quattro giornate di gara,
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dall’ U.S.O. Calcio Caravaggio riduce a quattro
giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Luca Brambilla. Nulla per la tassa non
versata.
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