COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 6/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. OLGINATESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COMI ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 31 del 27.09.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 6/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. OLGINATESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COMI ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 31 del 27.09.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti di gara, acquisito un ulteriore supplemento di referto arbitrale, osserva quanto segue. Il calciatore Comi Alessandro è stato sanzionato ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lettera b) del C.G.S. in quanto, in possesso del pallone, si divincolava dalla marcatura pressante di un avversario alle spalle e lo colpiva con una manata in volto, ferendolo lievemente sul labbro. La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica, deducendo che il calciatore nel tentativo di divincolarsi dalla trattenuta di un avversario che da tergo gli aveva afferrato la maglia, lo colpiva accidentalmente in volto con il dorso della propria mano. L’arbitro, in sede di secondo supplemento di referto, ha dichiarato che il calciatore Comi Alessandro aveva colpito l’avversario con una manata in faccia non per fargli del male, ma per divincolarsi da lui. Il reclamo può essere accolto. Nel gesto del calciatore di cui trattasi non può ravvisarsi l’atto violento desumibile dall’art. 14 comma 2 bis del C.G.S., che presuppone l’intenzione di commettere violenza, bensì possono rinvenirsi gli estremi di un atteggiamento che solo residualmente ed accidentalmente ha costituito violenza in danno di chi lo ha subito. In quest’ottica, poiché si è fuori dall’ambito della norma sopra riportata, la sanzione può essere ridotta, P.Q.M. Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Comi Alessandro da tre ad una gara effettiva. Nulla per la tassa non versata.
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