COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 6/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. OLGINATESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COMI ALESSANDRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 31 del 27.09.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 del 6/10/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. OLGINATESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER
TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE COMI ALESSANDRO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 31 del 27.09.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti di gara, acquisito un ulteriore supplemento di referto
arbitrale, osserva quanto segue.
Il calciatore Comi Alessandro è stato sanzionato ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lettera b)
del C.G.S. in quanto, in possesso del pallone, si divincolava dalla marcatura pressante di
un avversario alle spalle e lo colpiva con una manata in volto, ferendolo lievemente sul
labbro.
La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica, deducendo che il calciatore nel
tentativo di divincolarsi dalla trattenuta di un avversario che da tergo gli aveva afferrato la
maglia, lo colpiva accidentalmente in volto con il dorso della propria mano.
L’arbitro, in sede di secondo supplemento di referto, ha dichiarato che il calciatore Comi
Alessandro aveva colpito l’avversario con una manata in faccia non per fargli del male, ma
per divincolarsi da lui.
Il reclamo può essere accolto.
Nel gesto del calciatore di cui trattasi non può ravvisarsi l’atto violento desumibile dall’art.
14 comma 2 bis del C.G.S., che presuppone l’intenzione di commettere violenza, bensì
possono rinvenirsi gli estremi di un atteggiamento che solo residualmente ed
accidentalmente ha costituito violenza in danno di chi lo ha subito.
In quest’ottica, poiché si è fuori dall’ambito della norma sopra riportata, la sanzione può
essere ridotta,
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore Comi Alessandro da
tre ad una gara effettiva. Nulla per la tassa non versata.
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