COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 6/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI PER VIOLAZIONE ART. 94 TER DELLE N.O.I.F. (calciatore Alessandro ARICO’) (nota n. 97/CAE del 26.07.2006). DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI PER VIOLAZIONE ART. 94 TER DELLE N.O.I.F. (calciatore Francesco CORAPI) (nota n. 98/CAE del 26.07.2006). DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI PER VIOLAZIONE ART. 94 TER DELLE N.O.I.F. (calciatore Giuseppe NASELLO) (nota n. 99/CAE del 26.07.2006). DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI PER VIOLAZIONE ART. 94 TER DELLE N.O.I.F. (calciatore Roberto ELEFANTE) (nota n. 102/CAE del 26.07.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 6/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI PER VIOLAZIONE ART. 94 TER DELLE N.O.I.F. (calciatore Alessandro ARICO’) (nota n. 97/CAE del 26.07.2006). DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI PER VIOLAZIONE ART. 94 TER DELLE N.O.I.F. (calciatore Francesco CORAPI) (nota n. 98/CAE del 26.07.2006). DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI PER VIOLAZIONE ART. 94 TER DELLE N.O.I.F. (calciatore Giuseppe NASELLO) (nota n. 99/CAE del 26.07.2006). DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI PER VIOLAZIONE ART. 94 TER DELLE N.O.I.F. (calciatore Roberto ELEFANTE) (nota n. 102/CAE del 26.07.2006). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; esaminati i deferimenti disposti dalla Commissione Accordi Economici nei confronti della S.S.D. Sapri Calcio per violazione dell’art. 94 ter delle N.O.I.F. per mancato deposito dell’accordo economico dei calciatori Alessandro Aricò, Giuseppe Nasello, Francesco Corapi e Roberto Elefante; ritenuto preliminarmente, in adesione alla richiesta formulata dalla Società deferita, di riunire i deferimenti per connessione; rigettata l’eccezione preliminare di nullità del deferimento per carenza di legittimazione (attiva) al deferimento da parte della Commissione Accordi Economici essendo prevista espressamente tale facoltà dall’art. 21 bis, 7° comma, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; rigettata, altresì, l’ulteriore eccezione preliminare di nullità del deferimento per mancanza dello stesso e dei requisiti minimi richiesti a tal fine e di assoluta genericità del capo di incolpazione in quanto la decisione della Commissione Accordi Economici contenente il deferimento risulta correttamente formulata e comunicata alla Società in data 26 luglio 2006; respinta, inoltre, anche l’eccezione formulata dalla Società tesa a comprovare che il fatto del mancato deposito degli accordi economici non costituisca illecito disciplinare; considerato che l’art. 94 ter delle N.O.I.F., se prevede l’obbligo di deposito degli accordi economici da parte della Società entro il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, prevede la facoltà del calciatore di depositarlo entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo stesso; valutato che il mancato deposito dell’accordo da parte della Società (accertato per tutti i casi in esame da questa Commissione) va dunque sanzionato; ritenuto che nella determinazione della sanzione va tenuto in considerazione che ben quattro accordi economici non sono stati depositati dalla stessa Società concretizzando così la sensazione che non possa considerarsi un errore (come eccepito dalla Società deferita) ma una precisa volontà di eludere la normativa federale, P.Q.M. In accoglimento dei deferimenti, irroga nei confronti della S.S.D. Sapri l’ammenda di _ 2.000,00 (duemila/00).
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