COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO CANELLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FUSER DIEGO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 31 del 27.09.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO CANELLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FUSER DIEGO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 31 del 27.09.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: il Giudice Sportivo ha squalificato per cinque gare il calciatore Diego Fuser perché espulso nel corso della gara Canelli-Belvedere Vercelli del 24.09.2006 per aver spintonato un avversario, nell’abbandonare il terreno di giuoco colpiva il medesimo con calci, pugni e schiaffi venendo allontanato dai propri compagni intervenuti per sedare la lite; propone reclamo l’A.C. Canelli chiedendo la riduzione della squalifica in relazione alla provocazione pretesamene subita dal Fuser e, comunque, alla effettiva condotta del calciatore; i fatti sono chiaramente descritti nel rapporto arbitrale e configurano certamente l’ipotesi prevista dall’art. 14 n. 2 bis lett. b) del C.G.S.. Pertanto, in relazione all’espulsione subita ed alla condotta successiva all’uscita dal campo, sanzione congrua appare essere quella di quattro giornate di squalifica. Va infatti riconosciuto che i fatti non hanno comportato alcuna conseguenza fisica per nessuno dei due calciatori coinvolti e devono quindi ritenersi di non eccessiva gravità. P.Q.M. Accoglie il ricorso e riduce la squalifica inflitta al calciatore Diego Fuser a quattro giornate. Nulla per la tassa non versata.
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