COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PELLEREI MARTIN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 31 del 27.09.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PELLEREI MARTIN
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 31 del 27.09.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
il Giudice Sportivo ha squalificato per cinque gare il calciatore Martin Pellerei perché
espulso nel corso della gara Canelli-Belvedere Vercelli del 24.09.2006 per aver spintonato
un avversario, nell’abbandonare il terreno di giuoco colpiva il medesimo con calci, pugni e
schiaffi venendo allontanato dai propri compagni intervenuti per sedare la lite;
propone reclamo l’A.S. Pro Belvedere Vercelli chiedendo la riduzione della squalifica in
relazione alla modesta entità dei fatti così come realmente accaduti ed alla pronta
riconciliazione tra i calciatori subito dopo la lite;
i fatti sono chiaramente descritti nel rapporto arbitrale e configurano certamente l’ipotesi
prevista dall’art. 14 n. 2 bis lett. b) del C.G.S.. Pertanto, in relazione all’espulsione subita
ed alla condotta successiva all’uscita dal campo, sanzione congrua appare essere quella
di quattro giornate di squalifica. Va infatti riconosciuto che i fatti non hanno comportato
alcuna conseguenza fisica per nessuno dei due calciatori coinvolti e devono quindi
ritenersi di non eccessiva gravità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e riduce la squalifica inflitta al calciatore Martin Pellerei a quattro
giornate. Nulla per la tassa non versata.
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