COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO COMO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BATTAGLINO ALESSIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 38 del 4.10.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO COMO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER
TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BATTAGLINO ALESSIO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 38 del 4.10.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti,
osserva
con C.U. n. 38 del 4 ottobre 2006 il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Alessio
Battaglino per tre giornate effettive, perché, lontano dall’azione di giuoco, colpiva un
calciatore avversario con un pugno alla schiena.
Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S..
La Calcio Como S.r.l. ha proposto reclamo avverso la suddetta squalifica, chiedendo una
riduzione della medesima, sostenendo che il Battaglino nel rialzarsi, dopo essere caduto a
terra, appoggiava, per aiutarsi, la mano sulla schiena dell’avversario.
Il ricorso è infondato.
I fatti, come risultanti dagli atti ufficiali di gara, che ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.
godono di fede privilegiata, non possono che essere confermati,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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