COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GURZILLO SANTO (Presidente U.S. Vibonese Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. – Stagione Sportiva 2005/2006 (nota n. 151/460pf/SP/ma del 2.08.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GURZILLO SANTO
(Presidente U.S. Vibonese Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S. E
DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL
C.G.S. – Stagione Sportiva 2005/2006 (nota n. 151/460pf/SP/ma del 2.08.2006).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti del sig. Franco Gurzillo,
Presidente della U.S. Vibonese Calcio per violazione dell’art. 3 comma1 del C.G.S. “per
avere rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di persone e organismi operanti
nell’ambito federale” e della U.S. Vibonese Calcio ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S.
per responsabilità diretta;
ascoltato il rappresentante della procura federale avv. Alessandro Avagliano che ha
concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione della
inibizione per mesi due e giorni quindici per il Gurzillo e dell’ammenda di _ 2.500,00 per la
Società;
letta la memoria difensiva del Gurzillo trasmessa in data 30 settembre 2006 a questa
Commissione ed ascoltato il difensore dei deferiti;
rilevato che le dichiarazioni rese dal Gurzillo sono state dallo stesso riconosciute come
vere nella memoria difensiva in atti;
ritenuto che le dichiarazioni del Gurzillo successivamente pubblicate dalla Gazzetta del
Sud in data 6 aprile 2006 non possono considerarsi come una rettifica delle affermazioni
rese a conclusione della gara Vibonese-Comiso del 2 aprile 2006, in quest’ultima
occasione avendo semplicemente riferito il Gurzillo la propria soddisfazione conseguente
ad un incontro avuto con il Presidente del Comitato Interregionale;
considerato che risulta dunque comprovata la responsabilità dei deferiti,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione della inibizione per mesi due e giorni
quindici al Presidente Santo Gurzillo e la sanzione dell’ammenda di _ 2.500,00
(duemilacinquecento/00) alla U.S. Vibonese Calcio.
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