COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GURZILLO SANTO (Presidente U.S. Vibonese Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. – Stagione Sportiva 2005/2006 (nota n. 151/460pf/SP/ma del 2.08.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 13/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GURZILLO SANTO (Presidente U.S. Vibonese Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. – Stagione Sportiva 2005/2006 (nota n. 151/460pf/SP/ma del 2.08.2006). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti del sig. Franco Gurzillo, Presidente della U.S. Vibonese Calcio per violazione dell’art. 3 comma1 del C.G.S. “per avere rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale” e della U.S. Vibonese Calcio ai sensi dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta; ascoltato il rappresentante della procura federale avv. Alessandro Avagliano che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione della inibizione per mesi due e giorni quindici per il Gurzillo e dell’ammenda di _ 2.500,00 per la Società; letta la memoria difensiva del Gurzillo trasmessa in data 30 settembre 2006 a questa Commissione ed ascoltato il difensore dei deferiti; rilevato che le dichiarazioni rese dal Gurzillo sono state dallo stesso riconosciute come vere nella memoria difensiva in atti; ritenuto che le dichiarazioni del Gurzillo successivamente pubblicate dalla Gazzetta del Sud in data 6 aprile 2006 non possono considerarsi come una rettifica delle affermazioni rese a conclusione della gara Vibonese-Comiso del 2 aprile 2006, in quest’ultima occasione avendo semplicemente riferito il Gurzillo la propria soddisfazione conseguente ad un incontro avuto con il Presidente del Comitato Interregionale; considerato che risulta dunque comprovata la responsabilità dei deferiti, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione della inibizione per mesi due e giorni quindici al Presidente Santo Gurzillo e la sanzione dell’ammenda di _ 2.500,00 (duemilacinquecento/00) alla U.S. Vibonese Calcio.
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