COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 20/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000,00 E DIFFIDA E LA INIBIZIONE FINO AL 08.11.2006 AL DIRIGENTE MENCARELLI CARLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 43 dell’11.10.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 20/10/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CAGLIESE CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _
3.000,00 E DIFFIDA E LA INIBIZIONE FINO AL 08.11.2006 AL DIRIGENTE
MENCARELLI CARLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 43 dell’11.10.2006 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla A.S.D Cagliese Calcio avverso i provvedimenti del G.S. con
i quali è stata irrogata l’ammenda di _ 3.000,00 e diffida alla Società e l’inibizione a
svolgere ogni attività fino all’8.11.2006 al dirigente Carlo Mencarelli;
rilevato che i fatti contestati, oggetto del procedimento disciplinare a carico della Società,
sono stati ammessi dalla Società stessa;
ritenuto che nel provvedimento del Giudice Sportivo, tra le altre cose, si fa menzione della
“condotta violenta, aggressiva ed offensiva” di persona non identificata nei confronti
dell’arbitro;
valutato che da una attenta lettura degli atti, mentre risultano confermate le condotte
aggressiva ed offensiva non v’è modo di rilevare la censurata “condotta violenta”;
considerato, dunque, che la sanzione irrogata alla Società può essere ridotta dovendo
censurarsi una condotta antiregolamentare di minore gravità;
rilevato, invece, per quanto attiene la sanzione irrogata al Mencarelli che il reclamo della
Società deve essere dichiarato inammissibile in quanto la A.S.D. Cagliese Calcio si è
limitata a chiedere genericamente una riduzione della inibizione senza addurre alcuna
motivazione a sostegno della propria richiesta,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione irrogata nei confronti della A.S.D.
Cagliese Calcio da ammenda di _ 3.000,00 e diffida ad ammenda di _ 3.000.00; conferma
la inibizione irrogata al dirigente Carlo Mencarelli.
Nulla per la tassa non versata.
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