COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 20/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. SALUS ET VIRTUS TURATE AVVERSO L’AMMENDA DI _ 700,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 7 del 4.10.2006 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 20/10/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. SALUS ET VIRTUS TURATE AVVERSO
L’AMMENDA DI _ 700,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 7 del 4.10.2006 –
Campionato Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva quanto segue. L’ammenda è stata
comminata per il comportamento di sostenitori e dirigenti della Società reclamante e, più in
particolare del dirigente accompagnatore della stessa, che si manifestava nel corso ed al
termine della gara. Tale comportamento, rivolto nei confronti dell’arbitro, consisteva in
ripetuti schizzi di acqua e nel lancio di una bottiglietta vuota che raggiungeva l’arbitro, in
espressioni offensive e minacciose, il tutto rimasto tuttavia senza conseguenze.
La reclamante ha chiesto l’annullamento o la riduzione dell’ammenda, ma non ha
introdotto alcun motivo specifico di reclamo, con conseguente inammissibilità dello stesso
giusto quanto stabilito dall’art. 29 comma 6 del C.G.S., per il quale, come è noto, “i reclami
redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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