COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 20/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CODAZZI MARCO (direttore sportivo A.S.D. F.B.C. Calangianus 1905) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. F.B.C. CALANGIANUS 1905 EX ART. 9 COMMA 1 E ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 (nota n. 1783/149pf/SP/en del 15.06.2006).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 20/10/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CODAZZI MARCO (direttore sportivo A.S.D. F.B.C. Calangianus 1905) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S.D. F.B.C. CALANGIANUS 1905 EX ART. 9 COMMA 1 E ART. 2 COMMI 3 E 4 DEL C.G.S. – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 (nota n. 1783/149pf/SP/en del 15.06.2006). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, sentito l’incolpato ed il rappresentante della Procura federale avv. Alessandro Avagliano che ha richiesto l’inibizione per anni uno e mesi tre del Codazzi e l’ammenda di _ 5.000,00 per la A.S.D. F.B.C. Calangianus 1905, osserva: il Procuratore Federale ha deferito Marco Codazzi per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione ad una condotta violenta tenuta nei confronti del calciatore minorenne Anthony Tremiterra in data 3.11.2005. la Società Calangianus è stata deferita per responsabilità oggettiva in relazione ai comportamenti ascritti al Codazzi, all’epoca dei fatti suo direttore sportivo. Dagli accertamenti effettuati dall’ufficio indagini e dalle dichiarazioni rese dal Codazzi dinanzi a questa Commissione è emerso che effettivamente il 3.11.2005 subito dopo aver comunicato al giovane calciatore che non rientrava più nei piani della Società, il Codazzi ebbe una lite con il Tremiterra. Non risulta provato però che le lesioni subite dal Tremiterra siano conseguenza volontaria di una condotta violenta del Codazzi. Effettivamente risulta solo che l’incolpato spinse il calciatore e che fra i due vi fu un diverbio verbale. Questo comportamento certamente viola l’art. 1 comma 1 del C.G.S. ma la gravità di tale violazione appare fortemente ridimensionata rispetto all’ipotesi accusatoria. Sanzione congrua per i fatti accertati è quella di mesi due di inibizione. Per la responsabilità oggettiva della Società Calangianus deve essere inflitta l’ammenda di _ 1.000,00, P.Q.M. Accoglie il deferimento e infligge a Marco Codazzi l’inibizione per mesi due e alla Società A.S.D. F.B.C. Calangianus 1905 l’ammenda di _ 1.000,00 (mille/00).
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